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Sentenza

Sentenza n. 9635/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto del Direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy n. -OMISSIS- del 25/09/2025, di rigetto dell'istanza di conferma dell'iscrizione nell'elenco CNCU ex Art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005 e conseguente cancellazione della -OMISSIS- dall'elenco; - della nota prot. -OMISSIS- del 04/09/2025 con cui il MIMIT ha comunicato il preavviso ex art. 10-bis della legge 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di conferma dell'iscrizione della -OMISSIS- nell'elenco CNCU ex Art. 137 del d.lgs. n. 206/2005; nonché: - del verbale del 09/09/2025 di audizione della parte interessata, Presidente e legale rappresentante della -OMISSIS-, -OMISSIS-; - della nota prot. -OMISSIS- del 12/09/2025 con cui il MIMIT ha rigettato la richiesta di proroga dei termini per il deposito di osservazioni e documentazione relativa al preavviso ex art. 10 bis della legge 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di conferma dell'iscrizione della -OMISSIS- nell'elenco CNCU ex Art. 137 del d.lgs. n. 206/2005, nota prot. -OMISSIS- del 04/09/2025; - della nota prot. -OMISSIS- del 22/10/2025 con cui il MIMIT ha rigettato l'istanza avanzata a mezzo PEC in data 29/09/2025 (prot. Mimit n. 032796) di accesso agli atti ex lege 241/1900 dalla ricorrente -OMISSIS- al fine di avere accesso ed estrarre copia degli atti relativi all'intero fascicolo del provvedimento n. 0001268 di preavviso di cancellazione con particolare riguardo alle comunicazioni, note, lettere, segnalazioni o altri documenti inviati da parte dell'-OMISSIS-. con sede in Roma alla -OMISSIS- a codesto Ministero, nel periodo compreso dal 1° febbraio 2025 sino ad oggi e comunque ogni comunicazione utile ai fini della presente richiesta. nonché, per l'effetto e in via derivata: - del Decreto Direttoriale MIMIT n. -OMISSIS- del 26/09/2025, comunicato in data 27/09/2025, recante revoca dell'intero importo di € 201.993,67 del contributo provvisoriamente ammesso, disposto in conseguenza della cancellazione dall'elenco CNCU, nota prot. -OMISSIS- del 04/09/2025; - nei confronti della sola Regione Puglia, del Preavviso di rigetto, nota Prot. n. 0552262 del 07/10/2025, nonché del provvedimento definitivo di rigetto, protocollo n. 590571 del 21/10/2025, relativo all'istanza di iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e consequenziale;

Giustizia amministrativa202515353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di conferma dell'iscrizione nell'elenco nazionale CNCU, con conseguente cancellazione, nonché atti consequenziali di revoca del contributo, diniego di accesso e rigetto dell'iscrizione nel registro regionale pugliese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il rigetto dell'istanza di conferma dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale previsto dall'art. 137 del d.lgs. n. 206/2005. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale, sostenendo che il provvedimento finale avesse modificato illegittimamente la motivazione anticipata nel preavviso di rigetto e che l'istruttoria fosse stata condotta unilateralmente sulla base delle segnalazioni di una associazione federata. La vicenda riguardava l'emersione di conflitti interni, la contestata incompletezza della documentazione, il venir meno della funzione unitaria e di coordinamento della federazione, nonché dubbi sulla regolarità delle assemblee e sull'ordinato assetto democratico e organizzativo. Nel corso del procedimento, una associazione federata aveva chiesto di partecipare da remoto all'assemblea convocata per formulare osservazioni; la richiesta era stata respinta e le altre associazioni avevano deliberato l'esclusione della stessa dalla federazione. Con il secondo motivo è stata contestata l'illegittimità del rigetto dell'istanza di accesso agli atti, avente a oggetto l'intero fascicolo e, in particolare, comunicazioni e segnalazioni provenienti dall'associazione federata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che il provvedimento finale aveva sviluppato e approfondito criticità già chiaramente indicate nel preavviso: incompletezza documentale, venir meno della funzione di coordinamento e unitarietà, dubbi sulla regolarità delle assemblee e sull'assetto democratico dell'ente. L'esclusione dell'associazione federata, intervenuta durante il procedimento, non ha sanato le criticità, ma ha confermato l'instabilità e la conflittualità interna e ha modificato la composizione soggettiva dichiarata nell'istanza di conferma. Il Ministero non era tenuto a risolvere le contrapposte pretese interne, ma poteva considerare oggettivamente accertata una conflittualità incompatibile con la stabile funzione unitaria e di coordinamento richiesta per il mantenimento dell'iscrizione. Il Collegio ha inoltre ritenuto significativo che la partecipazione da remoto all'assemblea del 15 settembre 2025 fosse stata impedita nonostante lo statuto prevedesse espressamente la possibilità di riunioni telematiche; tale circostanza ha evidenziato criticità nel rispetto delle regole statutarie e nell'ordinato assetto democratico dell'associazione. La nuova composizione associativa, formalizzata dopo l'adozione del decreto, non poteva incidere sulla legittimità del provvedimento, ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione con documentazione aggiornata. Quanto all'accesso, il TAR ha rilevato che la ricorrente non aveva promosso lo specifico ricorso ex art. 116 c.p.a.; in ogni caso, il Ministero aveva trasmesso la segnalazione del 17 giugno 2025, unico atto effettivamente valutato e rilevante, mentre le ulteriori richieste erano generiche, indeterminate e riferite ad atti privi di concreta rilevanza. Sono stati quindi ritenuti legittimi anche gli atti consequenziali, inclusa la revoca del contributo e il diniego regionale, con assorbimento delle ulteriori eccezioni. La federazione è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per ciascuna amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 137 d.lgs. 206/2005

    L'iscrizione nell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori è subordinata al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dalla norma, tra cui un ordinamento a base democratica e un ordinato assetto organizzativo.

  • art. 3, comma 2, lett. b), DM n. 260/2012

    Specifica, secondo quanto richiamato dal giudice, i requisiti relativi all'ordinamento democratico e all'assetto organizzativo delle associazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale può approfondire e sviluppare ragioni già anticipate nel preavviso di rigetto, senza violare il contraddittorio, purché non introduca motivi sostanzialmente nuovi.

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede il rito specifico per la tutela del diritto di accesso e per ottenere l'esibizione dei documenti richiesti; la censura dell'accesso come mero vizio del provvedimento finale non sostituisce tale rimedio.

  • art. 11 dello Statuto della Federazione

    Prevede la possibilità di svolgimento delle riunioni assembleari mediante collegamento telematico; il mancato rispetto di tale previsione è stato valorizzato come indice di criticità dell'assetto democratico e organizzativo.

  • art. 2 del Regolamento della Federazione

    È richiamato quale disposizione rilevante per verificare la conformità delle assemblee alle regole interne dell'associazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità disposto a tutela dei diritti e della dignità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, i requisiti relativi all'ordinamento democratico, all'ordinato assetto organizzativo e alla funzione unitaria e di coordinamento devono sussistere nel tempo; una conflittualità interna grave e persistente, oggettivamente emersa dagli atti del procedimento, può giustificare il rigetto della domanda di conferma.
  • Non viola l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 il provvedimento finale che sviluppi e approfondisca circostanze già indicate nel preavviso di rigetto, anche valorizzando fatti sopravvenuti, quando tali fatti non introducano una ragione decisoria autonoma e del tutto nuova, ma confermino o aggravino le criticità già comunicate all'interessato.
  • L'esclusione di una componente associativa deliberata durante il procedimento di conferma dell'iscrizione non sana le criticità già contestate se modifica la composizione soggettiva dichiarata nell'istanza e conferma, anziché superare, l'instabilità e l'assenza di una stabile funzione unitaria della federazione.
  • Nel valutare il possesso dei requisiti organizzativi e democratici di una federazione associativa, l'amministrazione può considerare il mancato rispetto delle regole statutarie sulla partecipazione alle assemblee, compreso l'impedimento della partecipazione telematica espressamente prevista dallo statuto.
  • La tutela del diritto di accesso deve essere esercitata mediante lo specifico rito previsto dall'art. 116 c.p.a.; inoltre, una richiesta riferita genericamente a comunicazioni o segnalazioni non individuate e non concretamente rilevanti per il provvedimento non impone l'ostensione di ulteriori documenti quando l'amministrazione abbia già trasmesso l'atto effettivamente utilizzato nell'istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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