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Sentenza

Sentenza del 28/01/2019 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

SANZIONI - Intervenuta prescrizione del reato - Conseguente mancata applicazione di quelle penali - Principio dell' unicità con prevalenza della sanzioni penali su quelle amministrative - Non applicabilità - Raddoppio del termine per accertamento - Intangibiltà - Sussiste - Irrogabilità delle sanzioni amministrative - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento e le sanzioni relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, sostenendo: l’esistenza di un giudicato esterno che avrebbe impedito la rinnovazione degli avvisi; la mancata imputabilità degli incassi contestati; l’insufficienza della prova documentale; l’intervenuta prescrizione del reato, che avrebbe escluso il raddoppio dei termini di accertamento; e l’illegittimità delle sanzioni amministrative in applicazione del principio di unicità delle sanzioni previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 74/2000.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la rinnovazione degli avvisi, poiché il precedente annullamento riguardava un vizio formale e i termini di accertamento non erano scaduti. Il giudicato non impediva quindi la riemissione degli atti per gli aspetti sostanziali non esaminati. Il raddoppio dei termini è stato ritenuto valido perché subordinato alla comunicazione della notizia di reato, non alla successiva condanna penale; la prescrizione del reato non altera i fatti accertati né elimina tale effetto. Gli incassi personali sono stati considerati provati dalla documentazione bancaria e dagli elementi investigativi. Sono state inoltre confermate le sanzioni amministrative, nonostante la prescrizione del reato, poiché l’esclusione delle sanzioni determinerebbe un’ingiustificata agevolazione per il contribuente. M.M. è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

    La violazione della disposizione è stata qualificata come vizio formale dell’originario avviso. Pertanto, l’Amministrazione ha potuto rinnovare l’accertamento, purché il termine decadenziale non fosse scaduto e il nuovo atto fosse conforme.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini per l’accertamento delle imposte dirette. Nel caso concreto, il termine è stato ritenuto raddoppiato in presenza di una notizia di reato rilevante ai sensi della normativa penale tributaria.

  • Art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i termini di accertamento IVA e, secondo la decisione, consente il raddoppio del termine quando emergano violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per reati tributari.

  • Art. 37, commi 24-26, D.L. n. 223/2006

    È richiamato quale disposizione che ha previsto il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000

    Il principio di unicità delle sanzioni non è stato applicato per escludere le sanzioni amministrative, poiché la prescrizione aveva impedito l’irrogazione o l’accertamento definitivo delle sanzioni penali, senza però eliminare la prova dell’evasione.

  • Legge n. 241/1990

    È stata richiamata dall’Amministrazione quale base del potere di autotutela utilizzato per reiterare gli avvisi precedentemente annullati per un vizio formale.

Massime di principio

  • L’annullamento di un avviso di accertamento per un vizio formale non impedisce, di regola, all’Amministrazione di emettere un nuovo atto, se il termine decadenziale non è scaduto e il nuovo atto corregge il vizio.
  • Il giudicato impedisce la rinnovazione dell’accertamento quando abbia deciso nel merito uno specifico profilo sostanziale; non necessariamente quando il precedente giudizio si sia limitato a rilevare un vizio formale.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, la presenza di una notizia di reato può essere sufficiente secondo la disciplina applicabile, senza che sia necessaria una successiva condanna penale definitiva.
  • La prescrizione del reato penale non comporta automaticamente l’inesistenza dei fatti fiscalmente rilevanti e non impedisce, di per sé, la loro valutazione nell’accertamento tributario.
  • La prescrizione del reato non determina necessariamente l’esclusione delle sanzioni amministrative tributarie quando l’evasione risulti provata, soprattutto se non vi è una pronuncia penale che accerti l’assenza del fatto o la non responsabilità del contribuente.
  • La documentazione bancaria e gli esiti delle indagini finanziarie possono costituire prova significativa degli incassi personali e dell’imputabilità delle somme al contribuente, anche in presenza di contestazioni o negazioni dello stesso.

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