Cassazione Civile, Ordinanza n. 12143/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare conclusa nel 2007 avente ad oggetto due terreni siti in Zafferana Etnea, uno edificabile e uno agricolo. L'acquirente ha chiesto l'annullamento del contratto per dolo, sostenendo di essere stato indotto a comprare un bene diverso da quello visionato e, soprattutto, un terreno non realmente edificabile perché gravato da una servitù di passaggio e da altri vincoli non comunicati dai venditori. In appello ha dedotto che durante le trattative aveva chiarito la finalità edificatoria dell'acquisto, che i venditori avevano mostrato un terreno diverso da quello poi trasferito, che una servitù gravava sulle particelle vendute ed era nota ai venditori, e che tali circostanze emergevano da documentazione catastale, progettuale e dalle dichiarazioni rese in interrogatorio formale. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, assumendo che la servitù gravasse sulla particella poi frazionata e trasferita; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza della servitù sulla particella acquistata; 3) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame, per non avere la Corte disposto c.t.u. volta a identificare il terreno effettivamente mostrato; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe prima dichiarato inammissibili i primi due motivi e solo dopo li avrebbe esaminati nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo tempestivo il deposito del ricorso perché il termine di cui all'art. 369 c.p.c. decorreva dall'ultima notificazione eseguita all'intimato non costituito. Nel merito ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che il preteso travisamento della prova non era decisivo, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto soprattutto sull'assenza di prova del dolo, avendo ritenuto non dimostrato che il terreno visionato prima dell'atto fosse diverso da quello poi compravenduto; inoltre, la questione della servitù era comunque verificabile con l'ordinaria diligenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il terzo motivo è stato respinto per le stesse ragioni, aggiungendo che la scelta di disporre o meno una c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è in cassazione censurabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., pure soggetto alla preclusione della doppia conforme. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello, pur evocando incidentalmente l'inammissibilità di alcuni motivi ex art. 342 c.p.c., li aveva comunque esaminati nel merito e rigettati. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1439 c.c.
Norma posta a fondamento della domanda di annullamento per dolo; la Corte non ne discute il contenuto, ma prende atto che il giudizio verteva sulla prova del dolo quale presupposto dell'annullamento del contratto.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo quando il giudice travisi il contenuto oggettivo della prova, non quando se ne limiti alla valutazione; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
È stato invocato come base della censura di nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vizio processuale deducibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il motivo per omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché la controversia era soggetta alla regola della doppia conforme, con conseguente preclusione della censura sul fatto decisivo non diversamente articolata.
art. 61 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ribadito che la scelta di disporre c.t.u. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 191 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di c.t.u.; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la mancata ammissione della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché la Corte d'appello, pur menzionando l'inammissibilità di alcuni motivi, aveva poi esaminato e respinto nel merito le stesse doglianze, sicché mancava interesse all'impugnazione di quel profilo.
art. 369, comma 1, c.p.c.
Il termine di deposito del ricorso decorre dall'ultima notificazione alle parti contro cui il ricorso è proposto; nel caso concreto l'eccezione di improcedibilità è stata disattesa perché il ricorso era stato depositato prima di tale dies a quo.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
È stato applicato il principio della doppia conforme, che rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha richiamato la nozione di doppia conforme anche quando il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori o di rafforzamento senza mutare il nucleo fattuale della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito al materiale istruttorio un contenuto oggettivamente incompatibile con quello risultante dagli atti, e solo se l'errore sia decisivo in modo assoluto rispetto alla decisione.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la causa sia decisa in doppia conforme e il ricorrente non indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, salvo che si traduca in un errore di legittimità nei limiti consentiti dal ricorso.
- Non è configurabile interesse all'impugnazione di un capo o di un motivo quando il giudice d'appello, pur richiamando incidentalmente una ragione di inammissibilità, abbia comunque esaminato il merito della doglianza e l'abbia respinta.
- In una domanda di annullamento per dolo di un contratto di compravendita, la parte che agisce deve provare che l'altro contraente abbia posto in essere un comportamento idoneo a determinare l'errore e che tale errore abbia inciso causalmente sulla conclusione del contratto; la mera allegazione di difformità o vincoli non basta se non si dimostra il nesso tra condotta e consenso.
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