Sentenza n. 1187/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del finanziamento di 100.000 euro concesso per la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi e delle aule di una scuola primaria, e avvio del procedimento di restituzione delle somme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la revoca del contributo finanziato con fondi strutturali europei, disposta dal Ministero sulla base di elementi probatori emersi da indagini preliminari relative, tra l’altro, al progetto finanziato. Il provvedimento ha richiamato circostanze ritenute idonee a compromettere l’affidabilità dell’ente e la regolarità dell’impiego delle risorse, tra cui frazionamenti fraudolenti e ripetute false attestazioni nella procedura d’appalto. Il Comune ha dedotto: violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990; omessa valutazione dell’art. 651 c.p.p.; erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto e violazione del giusto procedimento in tema di responsabilità soggettiva; violazione del regolamento 2013/1303 e dei principi unionali, oltre a difetto assoluto di motivazione; illegittimità derivata della richiesta di restituzione. In udienza il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e non ha esaminato nel merito i motivi di annullamento. Ha ritenuto che la revoca non fosse fondata sull’originaria mancanza dei requisiti di accesso né sull’esercizio dell’autotutela per vizi del provvedimento attributivo o per un contrasto originario con l’interesse pubblico. Essa riguardava invece circostanze sopravvenute e l’inosservanza di obblighi relativi all’attuazione del contributo già concesso; la controversia investe quindi il diritto soggettivo del beneficiario e spetta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, Cost.
il riparto tra la cognizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è affidato all’ordinario criterio individuato dall’art. 103, comma 1, della Costituzione, fondato sulla causa petendi, in base al quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi e il giudice ordinario dei diritti soggettivi
Il riparto di giurisdizione è determinato dalla natura della situazione soggettiva azionata: al giudice amministrativo spettano gli interessi legittimi, al giudice ordinario i diritti soggettivi, in assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva.
art. 11 c.p.a.
innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi pubblici, il riparto di giurisdizione dipende dalla situazione soggettiva dedotta: prima dell’attribuzione del beneficio l’aspirante è titolare di un interesse legittimo; dopo l’attribuzione, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione e alla conservazione del contributo, quando la revoca si fonda sull’inosservanza di obblighi relativi all’attuazione dell’intervento o alla rendicontazione.
- La controversia sulla revoca di un contributo appartiene al giudice ordinario quando l’amministrazione fa valere inadempimenti sopravvenuti del beneficiario o irregolarità nell’impiego delle somme; spetta invece al giudice amministrativo quando l’atto rimuove l’attribuzione per originaria carenza dei requisiti, vizi di legittimità o contrasto originario con l’interesse pubblico.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Come è indicizzato
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