Sentenza del 20/04/2016 n. 508 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRPEF - IVA- avviso iscrizione ipotecaria - contestuale intimazione al pagamento deitributi - impugnabilità - art. 19, lett. e bis d.lgs. 546/92 - è ammessa. IRPEF- IVA - avviso iscrizione ipotecaria - contestuale intimazione al pagamento deitributi - preventiva notifica - art. 50, co. 2 d.P.R. 602/73 - art. 77 d.P.R.602/73 - non è dovuta. Tutti gli atti adottati dall'ente impositore cheportano a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria,sebbene questa non sia ancora divenuta autoritativa, sono suscettibili diautonoma impugnazione. Ne consegue che il contribuente, ai sensi dell'art. 19,lett. e bis D.lgs. 546/92, potrà proporre gravame anche avverso l'avviso diiscrizione ipotecaria con contestuale intimazione al pagamento dei tributi.Nell'effettuare l'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 602/73,non occorre una preventiva notifica dell'intimazione di pagamento di cuiall'art. 50, co. 2 del medesimo decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'avviso, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria con contestuale intimazione al pagamento dovesse essere preceduta dalla notifica di una specifica intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973. La questione riguardava inoltre l'autonoma impugnabilità dell'avviso ai sensi dell'art. 19, lett. e-bis, del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l'avviso di iscrizione ipotecaria, anche quando contiene contestualmente l'intimazione al pagamento dei tributi, è autonomamente impugnabile perché porta a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria. Tuttavia, ha stabilito che, per procedere all'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973, non è necessaria la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, dello stesso decreto. Pertanto, la contestazione fondata sull'assenza di tale preventiva intimazione non è stata accolta.
Norme richiamate
Art. 19, lett. e-bis, d.lgs. 546/1992
Gli atti impugnabili e l'oggetto del ricorso comprendono anche l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'avviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile, anche se contiene contestualmente un'intimazione al pagamento, perché rende conoscibile al contribuente la pretesa tributaria.
Art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'intimazione prevista dalla norma è necessaria come atto preliminare all'espropriazione forzata dopo il decorso del termine annuale, ma non costituisce una condizione preventiva per l'iscrizione ipotecaria.
Art. 77 d.P.R. 602/1973
Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
L'iscrizione ipotecaria segue una disciplina distinta dall'espropriazione forzata e non richiede la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2.
Massime di principio
- Gli atti dell'amministrazione o dell'agente della riscossione che rendono concretamente conoscibile una pretesa tributaria possono essere autonomamente impugnabili, anche se non rappresentano ancora un atto esecutivo definitivo.
- L'avviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente contestabile davanti al giudice tributario, anche quando incorpora un'intimazione al pagamento.
- Non bisogna confondere l'iscrizione ipotecaria con l'espropriazione forzata: la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, è richiesta per l'espropriazione dopo il decorso di un anno, ma non necessariamente per l'iscrizione ipotecaria.
- La contestazione dell'ipoteca non può fondarsi soltanto sull'assenza della preventiva intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2; occorre verificare eventuali altri vizi, come la mancata notifica degli atti presupposti, l'inesistenza del debito, la prescrizione o la violazione delle garanzie procedimentali.
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