Sentenza del 11/01/2018 n. 442 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Pronunce della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., contro una precedente sentenza della Corte di cassazione. Con il primo motivo ha denunciato un'asserita omessa pronuncia sul proprio ricorso incidentale condizionato, relativo alle eccezioni di giudicato e di inammissibilità dell'impugnazione. Con il secondo motivo ha sostenuto che la Corte avesse supposto erroneamente l'esistenza di fatti relativi alla trasmissione della notitia criminis, alla pendenza di un procedimento penale e alla proroga dei termini di prescrizione per il recupero dei dazi doganali. La Corte ha rilevato che le censure tendevano, in realtà, a contestare la valutazione giuridica e probatoria compiuta nella precedente sentenza, e non un errore percettivo o una mera svista materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata aveva comunque deciso sul ricorso incidentale condizionato, reputando riproponibili davanti al giudice del rinvio le questioni di merito rimaste assorbite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché denunciava una diversa ricostruzione e valutazione delle risultanze processuali, non un errore di fatto revocatorio. Non vi è stata pronuncia sulle spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Consente di impugnare per revocazione le pronunce della Corte di cassazione quando ricorra un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio consiste in un errore di percezione o in una svista materiale che induca il giudice a ritenere esistente o inesistente un fatto decisivo, incontestabilmente accertato o escluso dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di una valutazione e di una decisione.
Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
È stato invocato dalla ricorrente per lamentare l'omessa pronuncia sulle eccezioni formulate nel ricorso incidentale condizionato; la Corte ha però ritenuto che la precedente sentenza avesse sostanzialmente deciso anche tale ricorso.
Art. 84 del D.P.R. n. 43 del 1973
Disciplina i termini di prescrizione per il recupero dei diritti doganali e la relativa proroga quando la mancata determinazione del dazio sia collegata a un fatto perseguibile penalmente; la questione era stata valutata nella sentenza oggetto di revocazione, non semplicemente percepita per errore.
Art. 335 c.p.p.
Registro delle notizie di reato
Il riferimento all'iscrizione della notizia di reato nel registro rilevava ai fini della decorrenza della proroga del termine di prescrizione; la contestazione della sua effettiva esistenza o rilevanza implicava una valutazione degli atti, non un mero errore percettivo.
Art. 366, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il principio secondo cui il motivo di impugnazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione; un motivo che ignori le ragioni effettive della sentenza costituisce un non motivo ed è inammissibile.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro una sentenza della Cassazione è un rimedio eccezionale e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove, dei documenti o delle argomentazioni giuridiche.
- L'errore revocatorio sussiste solo quando la sentenza rappresenta un fatto in modo materialmente diverso da come esso risulta incontestabilmente dagli atti, per una svista o un errore di percezione, e non quando il giudice abbia esaminato il fatto traendone una conclusione ritenuta erronea.
- Se il fatto contestato è stato oggetto di discussione e di una valutazione espressa, anche se tale valutazione appare sbagliata, la revocazione non è ammissibile.
- Un motivo di impugnazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non basta sostenere che vi sia stata omessa pronuncia se la decisione ha esaminato la questione anche implicitamente o l'ha definita mediante una motivazione sostanziale.
- Nel giudizio di cassazione, le questioni di merito rimaste assorbite possono, in determinate condizioni, essere riproposte davanti al giudice del rinvio invece di essere esaminate immediatamente dalla Corte.
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