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Risoluzione

Risoluzione n. 1 del 19/01/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la locazione dei posti barca non beneficia dell’esenzione IVA prevista per le locazioni di beni immobili, perché va ricondotta alle aree destinate al parcheggio di veicoli. Di conseguenza, l’operazione è imponibile IVA con aliquota ordinaria del 20%.

IVA su locazione posti barca

IVA sulla locazione dei posti barca

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alla locazione dei posti barca gestiti dalla società istante presso un porto turistico. Il documento distingue la fattispecie dalle concessioni di beni demaniali marittimi in senso stretto e conclude per l’imponibilità dell’operazione.

Quesito posto dalla società

La società ALFA SAS di TIZIO & C., nella gestione di due pontili galleggianti, mette a disposizione dell’utenza posti barca dietro corrispettivo. Viene chiesto se tali operazioni possano essere qualificate come locazioni di beni immobili e, quindi, fruire dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Argomentazioni prospettate dall’istante

La società richiama la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di concessioni di beni demaniali marittimi:

  • la sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2007, causa C-174/2006, secondo cui la concessione di un bene del demanio marittimo per un periodo limitato e dietro corrispettivo rientra nell’ambito dell’attività commerciale e può essere assimilata alla locazione di beni immobili;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 6138 del 13 marzo 2009, che ha ritenuto la concessione di beni demaniali marittimi assimilabile a una locazione di terreni, con applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972. Sulla base di tali precedenti, la società chiede se anche la locazione dei posti barca possa essere trattata come locazione di beni immobili esente IVA.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia riconosce, in via generale, che si è in presenza di un rapporto di locazione quando la società mette a disposizione dell’utenza uno spazio marittimo delimitato per un determinato periodo e dietro corrispettivo. Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza europea, che considera locazione di beni immobili il diritto di occupare e usare, anche in via esclusiva, un bene pubblico per un tempo limitato e dietro pagamento.

Tuttavia, l’Agenzia precisa che le conclusioni della Cassazione del 2009 non sono integralmente estensibili al caso dei posti barca, perché quella pronuncia riguardava concessioni di beni demaniali marittimi in generale e non specificamente la locazione di posti barca.

Qualificazione comunitaria delle aree per posti barca

Per i posti barca viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2005, causa 428/02, relativa a operazioni di locazione in un porto per imbarcazioni da diporto, sia in acqua sia a terra per il rimessaggio invernale. In tale sede la Corte ha affermato che queste operazioni rientrano nella nozione comunitaria di locazione di beni immobili, ma più precisamente nelle locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli.

Questa qualificazione è decisiva perché le locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli sono escluse dall’esenzione IVA, sia dalla disciplina comunitaria sia dalla normativa interna.

Normativa applicabile ed esito

La risoluzione richiama:

  • l’art. 13, parte B, lett. b), della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, poi trasfuso nell’art. 135, par. 2, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006;
  • l’art. 10, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972. Entrambe le disposizioni escludono dall’esenzione le locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli.

Conclusione

La risoluzione stabilisce che la locazione dei posti barca oggetto dell’istanza non beneficia dell’esenzione IVA prevista per le locazioni di beni immobili. L’operazione è soggetta a IVA e deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 20%.

Indicazioni finali

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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