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Risoluzione

Risoluzione n. 3 del 26/01/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010 afferma che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 per interventi di riqualificazione energetica, la detrazione fiscale del 55% non è cumulabile con contributi comunitari, regionali o locali. L’istanza della Regione Piemonte è ritenuta inammissibile perché di interesse generale, ma l’Agenzia esprime comunque un parere nel merito, richiamando il D.Lgs. n. 115/2008 e i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Cumulabilità tra agevolazioni regionali piemontesi e detrazione 55% per riqualificazione energetica

Cumulabilità delle agevolazioni regionali piemontesi con la detrazione del 55% per risparmio energetico

La risoluzione esamina il rapporto tra gli incentivi previsti dalla legge regionale Piemonte n. 23 del 7 ottobre 2002 per interventi di riqualificazione energetica e la detrazione d’imposta del 55% introdotta dalla legge n. 296 del 2006. Il documento chiarisce l’effetto del divieto di cumulo introdotto dalla normativa successiva e individua il criterio applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2009.

Quesito posto dalla Regione Piemonte

La Regione rappresenta di svolgere iniziative istituzionali per promuovere la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio piemontese, sulla base della legge regionale n. 23/2002. Le misure agevolative indicate sono:

  • finanziamenti agevolati, generalmente a tasso zero, erogati tramite fondo rotativo;
  • contributi in conto interessi, destinati a ridurre gli interessi passivi su finanziamenti bancari contratti dai beneficiari;
  • prestazioni di garanzia a favore degli istituti di credito che finanziano gli interventi. La Regione chiede se il divieto di cumulo previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115 del 2008 si applichi anche a tali agevolazioni regionali.

Tesi sostenuta dal contribuente

Secondo la Regione, il divieto di cumulo non riguarderebbe la disciplina regionale in esame, poiché questa non prevede contributi in conto capitale idonei a ridurre direttamente il costo dell’intervento. Le misure regionali sarebbero invece incentivi rivolti a facilitare l’accesso al credito e a contenere il costo del finanziamento, non sovrapponibili alla detrazione fiscale statale.

Ammissibilità dell’istanza

L’Agenzia delle Entrate rileva in via preliminare che l’istanza è inammissibile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 26 aprile 2001, n. 209, perché non riferita a un caso concreto e personale, ma a una questione di carattere generale concernente una pluralità di contribuenti. Nonostante ciò, l’Agenzia esamina il merito della questione, precisando che il parere reso non produce gli effetti tipici dell’interpello di cui all’art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Evoluzione normativa richiamata

La risoluzione ricostruisce il quadro normativo rilevante:

  • la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha introdotto, ai commi 344 e seguenti, la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica;
  • la detrazione, secondo l’originario art. 10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, era compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni per i medesimi interventi;
  • la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 ha chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi regionali o locali comporta l’applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, relativo alla tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri già detratti. Successivamente interviene il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE in materia di efficienza energetica.

Divieto di cumulo previsto dal D.Lgs. n. 115/2008

L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 dispone che, dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, salvo il cumulo con i certificati bianchi e quanto previsto dal comma 4. Il comma 4 stabilisce che gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nei limiti massimi determinati con decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di rapporti tecnici dell’Agenzia competente, e che gli stessi decreti definiscono le modalità di controllo.

Orientamento ministeriale e qualificazione della detrazione del 55%

Il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato sul significato dell’art. 6, comma 3, ha chiarito che la detrazione del 55% rientra tra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato. Per tale ragione, essa non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalle Regioni o dagli enti locali per i medesimi interventi. Il Ministero ha inoltre precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” comprende erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, sia in forma diretta sia a copertura di una quota del capitale o degli interessi.

Conclusione applicativa

Alla luce del mutato quadro normativo e dei chiarimenti ministeriali, il contribuente che dal 1° gennaio 2009 sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica agevolabili deve scegliere tra:

  • la detrazione fiscale del 55%;
  • eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il documento quindi esclude la cumulabilità tra la detrazione statale e gli incentivi regionali piemontesi per le spese rientranti nell’ambito dell’agevolazione fiscale.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude con l’indicazione alle Direzioni Regionali di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

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