Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40098/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate con giudizio abbreviato per fatti collegati a una rissa e a una successiva rapina/lesioni aggravate. Le censure principali sono: vizio di motivazione o carenza motivazionale sull'accertamento della presenza e del ruolo degli imputati nel luogo del fatto e nell'identificazione da parte delle vittime; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 62 n. 6 cod. pen.); errata valutazione della continuazione e del calcolo della pena (art. 81 cod. pen.); contestazione della regolarità della sospensione dei termini di prescrizione disposta per rinvio concordato dalle parti (art. 159 cod. pen. e artt. 129, 161 cod. pen. menzionati); presunta travisamento della prova in ordine all'avulsione di incisivi (art. 583 cod. pen., comma 1, n. 2); e doglianze sulla prova dell'elemento soggettivo e del concorso di persone (art. 530 cpv. cod. proc. pen. richiamato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. In sintesi: - Ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione dei giudici di merito circa l'identificazione degli imputati e la valutazione delle fonti di prova (ricognizioni fotografiche, dichiarazioni concordi delle persone offese); - Ha confermato la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando il principio secondo cui il giudice può motivare il diniego anche sulla base di un elemento negativo ritenuto prevalente; - Ha respinto la doglianza sulla prescrizione ritenendo corretta la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo di rinvio concordato fra le parti, con conseguente posticipo delle scadenze oltre la pronuncia d'appello; - Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per avulsione di incisivi, posto che la cartella clinica riferisce la avulsione traumatica; - Ha ritenuto provato il concorso di persone nell'aggressione, anche per chi ha partecipato all'azione collettiva senza causare personalmente tutte le lesioni. Conseguentemente la Corte ha confermato l'irricevibilità dei ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Riduzione della pena per specifica attenuante applicata in concreto dai giudici di merito; la Corte sottolinea che l'applicazione della diminuente dopo aumenti può violare ordinarie regole di calcolo se effettuata in modo non corretto

  • art. 62-bis cod. pen.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto discrezionale che può essere negato anche sulla base di un solo dato negativo ritenuto preponderante; la motivazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della logicità e congruità

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto che la valutazione del cumulo/continuazione e il calcolo complessivo della pena rientrino nell'alveo della discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivati

  • art. 159 cod. pen.

    art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.

    Il rinvio dell'udienza disposto su concorde richiesta delle parti comporta la sospensione della prescrizione per l'intero periodo del differimento; il limite dei sessanta giorni opera solo per legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore e non si applica quando il giudice concede discrezionalmente il differimento su richiesta delle parti

  • art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen.

    art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen.

    L'avulsione di un dente incisivo integra la fattispecie aggravata prevista dalla norma in relazione alla funzionalità dell'organo; la circostanza è valutabile anche se non è stato eseguito un intervento terapeutico successivo

  • art. 530 cpv. cod. proc. pen.

    art. 530 cpv. cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per lamentare omessa motivazione circa l'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia comunque chiarito il ruolo e la responsabilità concorrente, escludendo la nullità della decisione per vizio di motivazione

  • art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla mancata richiesta di trattazione orale e alla conseguente trattazione con contraddittorio scritto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali, applicata dalla Corte per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione dei motivi di ricorso indicati per la motivazione della pronuncia in sede di cassazione; la Corte ha motivato nei termini consentiti da quella norma

Massime di principio

  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche è largamente discrezionale: il giudice può basare il rifiuto su un singolo elemento negativo ritenuto preponderante, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria
  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle vittime e delle ricognizioni fotografiche è di pertinenza del giudice di merito e la sua ricostruzione fattuale non è sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto o manifesta illogicità
  • La partecipazione a un'aggressione collettiva comporta responsabilità concorrente per tutte le lesioni derivanti dall'azione comune anche se il singolo non ha materialmente causato ciascuna lesione
  • La richiesta concordata di rinvio dell'udienza da parte delle parti determina la sospensione della prescrizione per l'intero periodo del differimento; pertanto bisogna valutare con attenzione eventuali effetti sulla prescrizione quando si concordano rinvii
  • L'avulsione traumatica di un dente incisivo può integrare la fattispecie aggravata prevista dall'art. 583 cod. pen., indipendentemente dall'eventuale successivo trattamento terapeutico documentato
  • Le questioni attinenti al calcolo della pena, alla sussistenza della continuazione e alla ricostruzione probatoria sono normalmente decisioni di merito; per ottenere successo in Cassazione occorre far emergere un errore di diritto o una manifesta illogicità motivazionale
  • Le doglianze che si limitano a chiedere una rivalutazione globale delle prove o a riproporre censure già esaminate in appello sono spesso considerate aspecifiche e manifestamente infondate in sede di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.