Ordinanza n. 2901/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento con cui è stato stabilito e pubblicato l’esito delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi n. 16 posti (elevati a 20) di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 27 novembre 2024, pubblicato in data 13 febbraio 2026, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale (docc. 1 e 2); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare dei verbali della commissione esaminatrice relativi alla correzione degli elaborati scritti e all’attribuzione dei punteggi, con particolare riferimento ai giudizi negativi riportati dalla Dott.ssa -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito delle prove scritte del concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, nella parte in cui la candidata non è stata ammessa alla prova orale, nonché i verbali della commissione relativi alla correzione degli elaborati e all'attribuzione dei punteggi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato l'esito delle prove scritte del concorso pubblico, indetto per complessivi 16 posti, successivamente elevati a 20, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, contestando la mancata ammissione alla prova orale e i giudizi negativi attribuiti dalla commissione esaminatrice ai propri elaborati. Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo non specifica nel dettaglio le censure di legittimità dedotte, la ricorrente prospettando comunque un pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata ammissione alle prove orali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare, in questa fase, la fondatezza delle censure rivolte contro l'esito concorsuale e i verbali della commissione, riservando ogni valutazione al giudizio di merito. Il rigetto è fondato sull'insussistenza del periculum in mora: il pregiudizio patrimoniale allegato è stato ritenuto generico e privo dei requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare. Inoltre, la data di inizio delle prove orali indicata dalla ricorrente, fissata a partire dal 23 marzo 2026, risultava ormai ampiamente superata al momento della camera di consiglio del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare rilievo attribuito al periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo può essere negata quando il pregiudizio allegato dalla parte istante è generico e non presenta i requisiti di gravità e irreparabilità richiesti per il periculum in mora.
- La domanda cautelare può essere respinta per assenza del periculum senza procedere, in quella fase, all'esame della fondatezza delle censure di merito.
- Quando l'esigenza cautelare è collegata alla partecipazione a una prova o a una fase concorsuale già iniziata o conclusa prima della camera di consiglio, la sopravvenuta inutilità pratica della misura e l'assenza di un pregiudizio attuale possono impedire l'accoglimento della sospensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →