Cassazione Civile, Ordinanza n. 31728/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società committente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta da un professionista nei confronti della società che gli aveva commissionato la progettazione di un complesso ricettivo termale. Il contratto prevedeva che il pagamento sarebbe avvenuto dopo la conclusione delle fasi di approvazione a livello urbanistico e finanziario, ovvero in caso di vendita dei terreni. Il professionista sosteneva che, esaurita la fase urbanistica, la società non si fosse attivata per completare gli adempimenti richiesti dal Comune per il rilascio delle concessioni, impedendo così l’ottenimento del finanziamento; perciò invocava la fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato l’interesse contrario della società al mancato avveramento della condizione. In cassazione il ricorrente principale deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. e, in realtà nel testo anche il richiamo agli artt. 1158 e 1159 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che l’onere probatorio circa il comportamento diligente e l’attivazione per ottenere il finanziamento spettasse al debitore, non al creditore. La società controricorrente proponeva ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata si era conformata a principi di diritto già consolidati: la condizione si considera apposta nell’interesse di un solo contraente solo se risulti espressamente o da elementi univoci; in mancanza, essa si presume nell’interesse di entrambi. Di conseguenza, l’art. 1359 c.c. non opera se la parte obbligata condizionatamente ha anch’essa interesse all’avveramento della condizione. La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini della fictio di avveramento, l’interesse contrario va valutato in concreto e che incombe sulla parte interessata dimostrare il comportamento impeditivo e la sua imputabilità, oppure sul creditore provare il dolo o la colpa del debitore. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso l’accertamento di merito secondo cui non era stato dimostrato né l’interesse contrario della società, né che il finanziamento sarebbe certamente seguito al completamento dell’iter concessorio. Rigettato in limine il ricorso principale, è stato dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo della società. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1358 c.c.
rileva quale norma sui doveri di buona fede e correttezza nella pendenza della condizione; il ricorrente la invocava per sostenere l'obbligo della controparte di attivarsi per il finanziamento
art. 1359 c.c.
la fictio di avveramento opera solo se la condizione non si è verificata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario; non si applica se la parte obbligata aveva anch'essa interesse all'avveramento
art. 2697 c.c.
l'onere della prova grava su chi intende far valere il diritto o la fictio di avveramento della condizione, secondo la ricostruzione fatta dalla Corte
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
la censura è stata formulata come violazione/falsa applicazione di norme di diritto
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 380 bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale mediante proposta del relatore
art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
la censura richiamava anche l'omesso esame di fatti decisivi
art. 1158 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma il testo della decisione non mostra un’applicazione pertinente alla ratio decidendi
art. 1159 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma il testo della decisione non mostra un’applicazione pertinente alla ratio decidendi
Massime di principio
- La fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. presuppone che la condizione sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario al suo avveramento; se la parte obbligata condizionatamente ha anch’essa interesse all’avveramento, la norma non opera.
- Per stabilire se una condizione sia apposta nell’interesse di una sola parte non basta un ragionamento astratto o il solo dato testuale: occorre verificare, in concreto, la volontà contrattuale e gli elementi complessivi esistenti al momento rilevante.
- Quando l’evento dedotto in condizione dipende anche dal comportamento di una parte, chi agisce per far valere il diritto deve provare l’avveramento della condizione o, se invoca l’art. 1359 c.c., deve dimostrare il comportamento impeditivo imputabile alla controparte.
- In sede di legittimità non è censurabile l’accertamento di fatto del giudice di merito che abbia escluso sia l’interesse contrario della parte, sia la certezza dell’avveramento dell’evento condizionante in base al completamento dell’iter amministrativo o finanziario.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure non si confrontano con un orientamento giurisprudenziale consolidato che il giudice di merito abbia correttamente applicato.
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