Cassazione Penale, Sentenza n. 37383/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Leone ha proposto istanza di revisione avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. (sentenza non ancora irrevocabile in ragione di precedente annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione). Ha sostenuto di essere innocente e di sussistere i presupposti per la revisione, qualificando come "giudicato sostanziale" la questione a suo favore. La Corte di appello di Salerno aveva però dichiarato inammissibile l'istanza con ordinanza del 16/04/2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza fosse stata presentata personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p. e che la richiesta di revisione fosse intempestiva/inammissibile perché rivolta contro una sentenza non ancora irrevocabile e priva di un "novum" specifico, essendo basata su mere asserzioni. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma identifica il reato per cui era stato condannato il ricorrente; la decisione non entra nel merito della qualificazione del reato ma prende atto che la sentenza di condanna riguarda tale fattispecie.
art. 613 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la regola che l'istanza di revisione non può essere presentata personalmente: la procedura richiede il corretto rito/forma (o difensore), per cui l'omissione ha determinato l'inammissibilità formale.
Massime di principio
- L'istanza di revisione va proposta nel rispetto delle forme procedurali previste; la presentazione "personale" quando la norma richiede intervento o rappresentanza può determinare inammissibilità.
- La revisione è ammessa solo sulla base di un "novum" (prova nuova, fatto nuovo o circostanza decisiva) specificamente indicato e non su mere affermazioni di innocenza o ricostruzioni già note al giudice.
- Non è possibile chiedere revisione contro una sentenza non ancora irrevocabile: se pende ancora un rimedio (es. annullamento con rinvio o altri gradi pendenti) l'istanza è generalmente inammissibile.
- Presentare l'istanza senza attendere la definitività o senza nuovi elementi comporta rischi pratici e sanzioni: oltre al rigetto, possono essere imposte spese e ammende per colpa processuale.
- Procedura consigliata in casi simili: a) attendere la definitività della decisione (salvo casi eccezionali di novità essenziale), b) raccogliere e documentare chiaramente il novum, c) farsi assistere da un difensore abilitato o seguire la forma richiesta dall'art. 613 c.p.p., d) esplicitare nel ricorso la rilevanza e la decisività della nuova prova.
- Se la Corte di cassazione ha già disposto annullamento con rinvio, valutare attentamente se vi siano elementi realmente nuovi rispetto al processo successivo prima di proporre istanza di revisione.
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