Cassazione Penale, Sentenza n. 24570/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 25/02/2025 (riesame) che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. (20/12/2024 - 03/02/2025) che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Dell'Aquila e Giuliano per i reati di trasferimento fraudolento di valori (con aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa Clan Mallardo, capi 36-39) e per estorsione pluriaggravata (capo 40). Il Procuratore ha dedotto violazioni processuali e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, richiamando intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pirozzi, la condanna definitiva di Dell'Aquila per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e il contesto corruttivo/mafioso collegato al clan Mallardo; ha insistito sul fatto che tali elementi dimostrerebbero la riconducibilità di beni e canoni alla coppia e la sussistenza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia in gran parte proposto una rilettura alternativa delle emergenze probatorie e non abbia denunciato vizi di diritto specifici e riconducibili ai rimedi di legittimità (mancanza di specificità). Quanto alla posizione di Dell'Aquila, la Corte ha condiviso il raisonnement del Tribunale che ha valorizzato il regime detentivo speciale (art. 41-bis O.P.) e ha ritenuto che non fossero stati forniti elementi concreti per superare la presunzione di difficoltà di comunicazione con l'esterno; la conversazione richiamata è apparsa labile e generica. Quanto a Giuliano, la Corte ha evidenziato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e che il ricorso non ha dimostrato la manifesta illogicità della motivazione impugnata. Sui profili cautelari la Corte ha richiamato la necessità di considerare il tempo intercorso (i fatti risalgono al 2019) e la mancanza di elementi probatori della perdurante pericolosità. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e resta efficace l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva annullato la misura cautelare del G.I.P.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Il regime carcerario speciale comporta limitazioni tali da presumere l'impossibilità del detenuto di veicolare determinazioni verso l'esterno; per superare tale presunzione il P.M. deve produrre elementi concreti che dimostrino il contrario.
art. 416-bis Codice Penale
La precedente condanna definitiva per associazione di tipo mafioso rileva nel quadro indiziario, ma non basta da sola a dimostrare la sussistenza di contatti esterni o attualità della pericolosità senza riscontri concreti.
art. 275, comma 3, Codice di Procedura Penale
Esiste una presunzione relativa di esigenze cautelari per determinati reati, ma il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di condotte successive possono concorrere a escludere l'attualità delle esigenze cautelari; il giudice deve considerare espressamente tale elemento.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
La riforma richiede un'applicazione costituzionalmente orientata della presunzione relativa sulle esigenze cautelari, valutando l'arco temporale intercorso e la mancanza di comportamenti successivi sintomatici di pericolosità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro decisioni sulla custodia cautelare è ammissibile solo se denuncia vizi di diritto specifici o la manifesta illogicità della motivazione; una mera diversa lettura dei fatti o delle intercettazioni è inammissibile.
- Le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni sono questioni di merito riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Il regime del 41-bis costituisce un elemento che, di per sé, può far ritenere ostacolata la capacità del detenuto di influire sull'esterno; il pubblico ministero deve fornire prove concrete per dimostrare che tale barriera è stata superata.
- La presenza di precedenti o di condanne per reati associativi rileva nella valutazione indiziaria, ma non sostituisce la necessità di riscontri attuali e concreti per giustificare misure cautelari.
- Il tempo trascorso dai fatti contestati è un elemento cruciale nella valutazione delle esigenze cautelari: fatti remoti senza condotte successive possono escludere l'attualità del pericolo e le esigenze cautelari.
- Richiamare un contesto corruttivo/mafioso generale non è sufficiente per sostenere l'attualità delle esigenze cautelari se tale contesto non è collegato in modo specifico e provato ai reati e agli indagati in questione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere specificamente evocati e corredati, ove possibile, da riscontri per incidere sulla valutazione della gravità indiziaria in sede di riesame o ricorso.
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