Cassazione Civile, Ordinanza n. 12988/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2011, emesso ai fini IVA e IRAP sulla base di indagini finanziarie svolte dalla Guardia di finanza sui suoi conti correnti, con recupero a tassazione di maggiori componenti positivi e rideterminazione del reddito imponibile e del volume d’affari. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto valido il documento sulla delega di firma del funzionario che ha sottoscritto l’atto; 2) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per la pretesa novità della questione relativa al potere sostitutivo del firmatario e alla produzione documentale in appello; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’asserita mancata prova, da parte dell’Ufficio, della legittimità e fondatezza della pretesa fiscale; 4) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972 per l’erronea applicazione dell’accertamento induttivo; 5) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell’avviso; 6) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per omessa motivazione e mancata allegazione di atti e autorizzazioni relative alle indagini finanziarie, incluse la segnalazione della Guardia di finanza, l’autorizzazione all’accesso ai rapporti finanziari e quella del Pubblico Ministero per accesso domiciliare; 7) violazione delle norme sul reddito d’impresa per il mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati; 8) illegittima duplicazione delle sanzioni e omessa pronuncia sul punto; 9) violazione della disciplina sulle spese processuali. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i primi sei motivi, ha accolto il settimo motivo sulla necessità di considerare i costi connessi ai maggiori ricavi anche nell’accertamento analitico-induttivo fondato su indagini finanziarie, e ha ritenuto assorbiti gli ultimi due motivi; la sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame limitatamente al profilo dei costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi da 1 a 6, ha accolto il settimo motivo, affermando che anche nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo fondato su movimentazioni bancarie deve essere considerata la quota di costi relativi ai maggiori ricavi presuntivamente accertati, alla luce dell’interpretazione adeguatrice del sistema dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2023. Gli ultimi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ne è conseguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata al giudice di merito per riesaminare il fatto alla luce del principio sui costi deducibili. L’esito complessivo del ricorso è dunque di accoglimento parziale, con vittoria prevalente del ricorrente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
È richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma la Corte rileva che il giudice di appello ha effettivamente esaminato il documento sulla delega di firma e ne ha valutato la sufficienza.
art. 57 d.lgs. 546/1992
La Corte esclude la novità della produzione della delega in appello, osservando che nel processo tributario la produzione documentale in secondo grado è generalmente ammessa e che la questione della delega era già stata sostanzialmente dedotta.
art. 58 d.lgs. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario; la Corte lo applica per ritenere ammissibile il deposito della delega e degli atti difensivi dell'Ufficio.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il regime di inversione dell’onere della prova nelle indagini bancarie: l’Ufficio è soddisfatto con i dati dei conti, mentre il contribuente deve dimostrare analiticamente l’estraneità delle singole movimentazioni a operazioni imponibili.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non risultano violati, poiché la CTR non ha utilizzato prove inesistenti né valutato prove soggette a diverso regime legale in modo contrario alla disciplina applicabile.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell’erario; l’onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire prova analitica per ciascun versamento o prelevamento giustificato.
art. 51 d.P.R. 633/1972
In materia IVA attribuisce analoga rilevanza alle indagini bancarie e alla presunzione legale derivante dai dati dei conti correnti.
art. 39 d.P.R. 600/1973
La Corte chiarisce che la pretesa non si fonda sulla procedura di accertamento induttivo puro prevista da tale norma, ma sulle speciali presunzioni delle indagini finanziarie.
art. 55 d.P.R. 633/1972
Come per l’art. 39 d.P.R. 600/1973, la censura sull’accertamento induttivo è fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 42 d.P.R. 600/1973
La dedotta nullità per difetto di motivazione e allegazione viene in parte respinta perché le autorizzazioni alle indagini bancarie non devono essere allegate né motivate nei termini pretesi dal ricorrente, salvo concreto pregiudizio.
art. 109 TUIR
È richiamato per affermare che, nell’accertamento analitico-induttivo, i costi sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; tuttavia il sistema va interpretato in modo da consentire anche la prova presuntiva contraria dei costi relativi ai maggiori ricavi bancariamente accertati.
artt. 55 e seguenti TUIR
Norme invocate per contestare il mancato riconoscimento dei costi d’impresa correlati ai maggiori ricavi recuperati a tassazione.
art. 2729 c.c.
La CTR lo richiama, ma la Cassazione precisa che le presunzioni legali derivanti dalle indagini bancarie non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- Nelle controversie fondate su indagini bancarie, i dati desunti dai conti correnti integrano una presunzione legale a favore dell’Amministrazione finanziaria; il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna operazione contestata.
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è, in linea generale, ammessa; pertanto la delega di firma o altri documenti difensivi dell’Ufficio possono essere prodotti anche nel secondo grado, salvo specifiche preclusioni non ricorrenti nel caso esaminato.
- La deduzione di vizi inerenti alla motivazione della delega o ad altri profili non devoluti nei gradi di merito è inammissibile per novità, salvo che il ricorrente dimostri di avere già sollevato puntualmente la questione e indichi l’atto processuale in cui lo ha fatto.
- In materia di indagini finanziarie l’omessa allegazione o la mancata esibizione delle autorizzazioni interne all’acquisizione dei dati bancari non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto impositivo, salvo che il contribuente alleghi e dimostri un concreto pregiudizio.
- Se l’accertamento sui ricavi è di tipo analitico o analitico-presuntivo fondato su movimentazioni bancarie, il sistema non consente di ignorare i costi correlati ai maggiori ricavi: il contribuente deve poter provare, anche in via presuntiva, l’incidenza percentuale dei costi relativi da detrarre dall’imponibile.
- Una censura per violazione di legge è inammissibile quando non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata ma si dirige contro un presupposto normativo estraneo alla decisione effettivamente adottata.
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