Ordinanza n. 3424/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento decreto, emesso dal Ministro dell'Interno in data 13.03.2020 e notificato al ricorrente il 21.10.2020, con cui è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 13 marzo 2020, notificato il 21 ottobre 2020, con cui è stata rigettata la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità del diniego. Il collegio ha rilevato che il ricorrente, avendo sposato una cittadina italiana, potrebbe avere presentato una distinta domanda di cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Tale eventuale domanda potrebbe incidere sulla persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso contro il diniego della cittadinanza per residenza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha deciso sulla persistenza dell'interesse a ricorrere. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti: il ricorrente deve chiarire se abbia presentato una domanda di cittadinanza per matrimonio; in caso affermativo, devono essere acquisiti dall'amministrazione chiarimenti sullo stato della relativa pratica e sull'eventuale accoglimento. Gli adempimenti devono essere svolti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 15 aprile 2026. Il rinvio è funzionale anche alla verifica della compiuta istruzione e della persistenza dell'interesse, in vista della possibile definizione del giudizio per improcedibilità o estinzione in caso di sopravvenuta carenza di interesse o rinuncia.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
La disposizione disciplina la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio; la sua eventuale attivazione da parte del ricorrente deve essere verificata perché potrebbe incidere sulla persistenza dell'interesse al ricorso contro il diniego della cittadinanza richiesta per residenza.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato per il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto della calendarizzazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato per il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto della calendarizzazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Prima di calendarizzare o definire una controversia nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere quando sopravvenienze fattuali potenzialmente rilevanti possano averlo inciso.
- Quando dagli atti emerge che il ricorrente potrebbe avere presentato una domanda amministrativa alternativa idonea a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito, il giudice può disporre chiarimenti di parte e acquisizioni istruttorie presso l'amministrazione sullo stato e sull'esito di tale domanda, riservando la decisione sulla procedibilità del ricorso.
- La possibile sopravvenuta carenza di interesse non consente di presumere l'improcedibilità: essa deve essere verificata attraverso specifici incombenti istruttori prima della definizione del giudizio.
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