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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2317

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2317 della Commissione, del 10 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica İpsala Pirinci (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione della Commissione iscrive "İpsala Pirinci" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. La registrazione avviene nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. L’atto ha natura esecutiva, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica "İpsala Pirinci" come DOP ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "İpsala Pirinci", presentata dalla Turchia e oggetto di registrazione nel sistema unionale delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione in quanto atto direttamente applicabile; riguarda l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Non disciplina in generale altre indicazioni geografiche o altri prodotti, ma esclusivamente la registrazione della specifica denominazione menzionata.

Iscrizione dell’indicazione geografica "İpsala Pirinci" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2317 della Commissione dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "İpsala Pirinci" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta. L’atto è adottato in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina i regimi europei di qualità per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli, specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi del precedente regime del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla procedura in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione.

Effetto giuridico dell’iscrizione

Con l’articolo 1, "İpsala Pirinci" è inserita nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico è il riconoscimento formale della protezione unionale della denominazione come DOP, con conseguente tutela nell’ordinamento UE secondo le regole generali del regime delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e portata dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP "İpsala Pirinci"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "İpsala Pirinci" (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile ex articolo 90, paragrafo 2, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che l’atto sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàagricoltura

Testo integrale

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