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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Obbligo di motivazione degli atti tributari - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione: il ricorrente contestava che l'avviso non avesse fornito gli elementi necessari per conoscere la pretesa tributaria nei suoi aspetti essenziali (l'an e il quantum), rendendo impossibile una difesa effettiva

La decisione

la Corte ha affermato che l'avviso di accertamento è atto di "provocatio ad opponendum" e che l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 è assolto ogni qualvolta l'Amministrazione ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; in sostanza, difetti formali o carenze che non impediscano al contribuente di comprendere l'an e il quantum non determinano automaticamente l'illegittimità dell'atto

Norme richiamate

  • Costituzione

    richiamati come principi generali di tutela dei diritti e dell'eguaglianza, a fondamento dell'esigenza che l'azione pubblica sia esercitata rispettando le garanzie del contribuente

  • Statuto del Contribuente

    sanciscono il diritto alla motivazione degli atti e il diritto del contribuente a essere informato sui motivi dell'azione amministrativa; interpretati come rafforzamento dell'obbligo dell'Amministrazione di consentire una difesa effettiva

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    principio generale del buon andamento e della trasparenza dell'azione amministrativa; la motivazione è strumento per assicurare conoscibilità delle ragioni dell'atto

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    stabilisce l'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte interpreta l'articolo nel senso che l'obbligo è soddisfatto se l'avviso permette al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum)

Massime di principio

  • La motivazione dell'avviso di accertamento è adeguata quando consente al contribuente di comprendere chiaramente l'esistenza del diritto dell'amministrazione (l'an) e la misura della pretesa (il quantum): indicazione del periodo d'imposta, dei fatti contestati, delle poste rettificate e della modalità di calcolo è essenziale
  • Difetti formali o lacune non sostanziali della motivazione non comportano automaticamente l'annullamento dell'atto se non incidono sulla capacità del contribuente di contestare efficacemente l'accertamento
  • Se l'avviso è generico al punto da impedire al contribuente di ricostruire la pretesa o di esercitare il diritto di difesa, la mancanza di motivazione determina l'illegittimità dell'atto
  • In caso di motivazione carente il contribuente dovrebbe chiedere chiarimenti o produrre osservazioni dettagliate; l'inerzia potrebbe peggiorare la sua posizione processuale
  • Per l'Amministrazione è buona pratica fornire calcoli espliciti, riferimenti normativi e le risultanze istruttorie principali; per il contribuente è importante articolare in giudizio obiezioni precise e richieste probatorie

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