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Provvedimento

Deliberazione n. 782 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Linkedin Ireland Unlimited Company e MTCH Technology Services Limited. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso sulle piattaforme indicate. L’intervento urgente ha imposto misure per impedire la diffusione del materiale e, in caso di acquisizione in chiaro, la sua conservazione per 12 mesi a soli fini probatori. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali determinazioni.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Linkedin e Tinder per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti su segnalazione di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Linkedin Ireland Unlimited Company e MTCH Technology Services Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento riguarda il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento e quadro normativo

La procedura prende avvio da una segnalazione dell’interessato, che ha rappresentato la possibile divulgazione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore;
  • l’art. 143 e l’art. 144 del Codice, richiamati quale base decisionale;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente un intervento urgente, salvo successiva ratifica;
  • il regolamento del Garante n. 1/2000, richiamato per le osservazioni presentate dalle parti.

Provvedimenti urgenti adottati il 12 dicembre 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 491, 492 e 493 del 12 dicembre 2025. Tali determinazioni sono state trasmesse alle piattaforme interessate e prevedono:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Linkedin Ireland Unlimited Company e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, così da consentire l’attivazione delle misure di blocco o prevenzione della diffusione.

Conservazione del materiale ai soli fini probatori

Le medesime società sono state inoltre destinatarie di una prescrizione specifica: qualora il materiale oggetto della segnalazione venga acquisito in chiaro dalle piattaforme, esso deve essere conservato per 12 mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. La conservazione è ammessa esclusivamente a fini probatori e deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. È inoltre richiesto che le società comunichino tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 18 dicembre 2025, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 491/2025, 492/2025 e 493/2025. Il provvedimento conclusivo si limita dunque a confermare l’operato urgente del dirigente competente nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte, senza contenere una sanzione pecuniaria o ulteriori misure correttive.

Punti principali

Segnalazione per possibile diffusione illecita di materiale intimo

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite le piattaforme Facebook, Instagram, Linkedin e Tinder.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza, il 12 dicembre 2025, le determinazioni nn. 491-493/2025. Sono state ingiunte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Linkedin Ireland Unlimited Company e MTCH Technology Services Limited misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunitosi il 18 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 12 dicembre 2025 nei confronti delle società indicate. Il testo non contiene una nuova valutazione nel merito oltre alla ratifica dell’intervento d’urgenza.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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