Cassazione Penale, Ordinanza n. 03428/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello che, definendo il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva recepito l'accordo tra le parti sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione, contestando la valutazione di congruità della pena risultante dall'accordo. Dalla motivazione emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la scelta di aderire al concordato e la determinazione della pena concordata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia, nonché i motivi rinunciati o la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato per cui è stato definito il giudizio
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa ai sensi di tale norma non è attaccabile con motivi che contestino la formazione del consenso o la congruità dell'accordo nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è dedotta come doglianza non ammissibile nel giudizio avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando le doglianze riguardano la formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato in appello, il consenso del Procuratore generale o il contenuto della decisione resa in conformità all'accordo.
- Nel procedimento definito con concordato in appello, non possono essere proposti in cassazione motivi relativi a questioni rinunciate con l'accordo, né censure sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nei limiti affermati dalla giurisprudenza richiamata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei termini stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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