Cassazione Penale, Sentenza n. 16673/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria: originariamente la presentazione era prevista nella sola giornata della domenica, l'ordinanza l'ha estesa anche al martedì e al giovedì. Il ricorrente censura l'aggravamento come ingiustificato: la condotta contestata consiste nella condivisione di una "gif" offensiva nei confronti di due Carabinieri (contenuto che sarebbe stato pubblicato/ritrasmesso anche da terzi senza possibilità di rimozione da parte del ricorrente) e, secondo la difesa, non rappresenterebbe una trasgressione idonea ad aggravare le esigenze cautelari. Si deduce altresì che il Tribunale avrebbe errato riconducendo l'aggravamento all'art. 276 cod. proc. pen. e sovrapponendo una valutazione di pericolosità sociale a profili propri del diritto di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'apprezzamento dell'esistenza e dell'aggravamento delle esigenze cautelari è rimesso al giudice di merito salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; ha ritenuto legittimo il riferimento all'art. 299 cod. proc. pen. (comma 4) in presenza di circostanze sopravvenute, e legittima la considerazione della personalità del prevenuto e di comportamenti successivi (la sentenza richiama anche un episodio distinto, non contestato nel ricorso, con tentativo di investire un testimone). Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura di travisamento probatorio per difetto dell'onere di autosufficienza del ricorso (mancata indicazione degli atti che si assumevano travisati). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Consente l'aggravamento o la sostituzione della misura cautelare quando sopravvengono circostanze che aggravano le esigenze cautelari; il comma quarto richiede che tali circostanze siano nuove o non valutate nelle precedenti decisioni.
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie); il giudice può valutare qualsiasi situazione attinente a tali esigenze per giustificare l'adozione o l'aggravamento di misure.
art. 276 cod. proc. pen.
Riguarda le ipotesi di violazione di norme che possono giustificare interventi sul regime cautelare; la Corte osserva che la qualificazione come violazione formale non è l'unico fondamento dell'aggravamento quando sussistono altre circostanze personali e comportamentali.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri per valutare la personalità del soggetto ai fini della prognosi; la Corte ammette l'uso di tali criteri per apprezzare il profilo personale nella valutazione delle esigenze cautelari.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (richiamato)
Collega il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; impone al ricorrente di indicare puntualmente gli atti che si assumevano travisati, pena l'inammissibilità della censura sul travisamento di prova.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento di cassazione a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Corte Cost. sent. n. 231 del 2011
Richiamata per affermare il principio di proporzionalità nell'adozione e nella modulazione delle misure cautelari: l'aggravamento deve rispettare il minor sacrificio della libertà personale compatibile con le esigenze cautelari.
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p. è ammissibile se sopravvengono circostanze nuove o non precedentemente valutate che aggravino le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.; la valutazione è rimessa al giudice di merito.
- La "personalità" del soggetto e i comportamenti tenuti dopo l'applicazione della misura costituiscono elementi legittimi e utilizzabili per motivare un aggravamento delle modalità esecutive della misura cautelare.
- La Corte di Cassazione verifica la legittimità dell'aggravamento solo sotto il profilo di violazione di legge o di manifesta illogicità/insufficienza della motivazione; non entra in una nuova valutazione libera dei fatti salvo casi evidenti.
- Le censure di travisamento probatorio in cassazione sono inammissibili se il ricorso non è autosufficiente: è obbligatorio indicare esattamente gli atti ritenuti travisati e allegarli secondo l'onere previsto.
- L'aggravamento può consistere in modalità più gravose della stessa misura (es. maggior numero di obblighi di presentazione) purché rispettoso del principio di proporzionalità e del minor sacrificio possibile della libertà personale.
- Se il ricorrente non indica atti processuali specifici che documentino fatti alternativi o attenuanti, la Corte non può rilevare omissioni valutative del giudice di merito e dichiarerà inammissibili le relative censure.
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