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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21252/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte di appello del 27/12/2024 che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza (del 16/12/2024) volta a ottenere la sospensione dell'esecutività del provvedimento di dissequestro parziale (15/04/2024, notificato 23/10/2024) con cui il Tribunale di Roma aveva disposto la restituzione di quattro autovetture alla società KC Autogroup GMBH nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di Miano. I ricorrenti deducevano violazione di legge per mancata garanzia del contraddittorio (in particolare per Paola Scorrano, ritenuta non citata prima del dissequestro), contestavano l'intestazione fittizia a favore della società tedesca e rimettevano alla Corte di cassazione di chiarire se il destinatario del sequestro possa impugnare il dissequestro disposto in favore di un terzo e se tale impugnazione produca effetto sospensivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato che l'istanza proposta dai ricorrenti per ottenere la sospensione dell'esecutività del dissequestro non è prevista dagli strumenti di impugnazione dell'art. 27 del d.lgs. n.159/2011, essendo la sospensione prevista solo se richiesta dal Pubblico Ministero alla corte di appello (art. 27, comma 3). Ha precisato che i terzi che vantano titoli di proprietà possono far valere le loro ragioni nel procedimento di prevenzione (anche mediante appello avverso la decisione di dissequestro) e, in mancanza di impugnazione da parte del PM, non è prevista la sospensione dell'esecutività del dissequestro. Ha inoltre chiarito che la controversia sulla titolarità tra terzi è di competenza del giudice della prevenzione e che, se la titolarità risulta fittizia, il terzo è assimilato al proposto. Per legge i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    art. 27, comma 2 e 3; art. 23, comma 2; art. 52; richiamo all'art. 10

    L'art. 27 disciplina i mezzi di impugnazione del procedimento di prevenzione: la revoca del sequestro penale può essere impugnata dal Pubblico Ministero (comma 3 prevede che il PM possa chiedere la sospensione dell'esecutività della revoca) e, in generale, le impugnazioni avverso le decisioni di prevenzione seguono le regole previste dal decreto. L'art. 23 prevede la partecipazione dei terzi proprietari al procedimento di prevenzione; l'art. 52 attribuisce al giudice della prevenzione la competenza a valutare i diritti dei terzi sia in fase di cognizione che di esecuzione. La Corte ha interpretato che solo il PM può chiedere la sospensione dell'esecutività del dissequestro e che i terzi devono far valere le proprie pretese mediante gli strumenti previsti (appello o incidente di esecuzione), spettando al giudice della prevenzione decidere sulle contestazioni di titolarità e fittizietà.

  • Giurisprudenza indicata nella motivazione

    Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020 (Scerra); Sez. 2, n. 43424 del 12/11/2003

    Richiamate per consolidati principi: il terzo non citato può far valere le proprie ragioni in sede di incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio; il dissequestro non può comportare espropriazione del soggetto che aveva il possesso al momento del sequestro se non valutato dal giudice competente.

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecutività di un provvedimento di dissequestro disposto nel procedimento di prevenzione può essere chiesta e ottenuta solo se il Pubblico Ministero la propone alla corte di appello ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 159/2011; i privati non possono ottenere tale sospensione attraverso istanze analoghe.
  • I terzi che rivendicano la titolarità di beni oggetto di sequestro devono partecipare al procedimento di prevenzione e, se non sono stati messi in condizione di farlo, possono tutelare i loro diritti mediante incidente di esecuzione o proponendo appello contro la decisione di dissequestro/rigetto della confisca.
  • Le controversie tra terzi sulla titolarità dei beni (compresa l'ipotesi di intestazione fittizia) sono di competenza esclusiva del giudice della prevenzione, il quale valuta la buona fede/terzietà e, se accerta la fittizietà dell'intestazione, assimila il terzo al proposto.
  • Il fatto che il sequestro sia stato disposto in sede di impugnazione (es. dalla Corte d'appello) non trasferisce automaticamente la competenza sulla decisione di merito della confisca: la decisione sulla confisca resta spettante al giudice del procedimento di prevenzione nel primo grado, evitando la perdita di un grado di giudizio.
  • Se il Pubblico Ministero non impugna il dissequestro, il provvedimento diventa esecutivo decorsi i termini di legge (dieci giorni dalla comunicazione) e i terzi contrari devono utilizzare gli strumenti processuali ordinariamente previsti (appello, incidente di esecuzione, o azioni civili) per tutelare la loro posizione.

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