Sentenza del 27/07/2022 n. 23548 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva respinto l'appello della contribuente e confermato l'avviso di accertamento relativo a sanzione per omessa istituzione/tenuta/conservazione scritture contabili (anni 2000-2008) in ragione dell'esistenza di una stabile organizzazione in Italia presso la S.G.S. s.r.l.; doglianze principali: nullità delle notifiche, mancata allegazione del PVC, insussistenza della stabile organizzazione (esterovestizione), illegittimità del raddoppio dei termini prescrizionali per presunta obbligatorietà della denuncia penale e incongruità delle sanzioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso (omessa pronuncia e censura sulla notifica), ha accolto il terzo motivo relativo all'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello circa la sussistenza della stabile organizzazione (error in procedendo per motivazione apparente/assente) e ha ritenuto parte del quarto motivo assorbita dall'accoglimento del terzo; la sentenza della C.T.R. è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame; spese regolate a carico della sede.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1
norma richiamata nel procedimento di notifica degli atti (modalità di notificazione e affissione alla casa comunale)
la Corte ha ritenuto corretta la procedura di notifica contestata dall'Ufficio e ha richiamato i principi relativi alle modalità di notifica; tuttavia problemi di notifica vanno valutati in relazione al pregiudizio subito dal contribuente
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (come modificato e nella sua interpretazione giurisprudenziale)
raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale
il raddoppio dei termini opera se sussistono seri indizi di reato che fanno nascere l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; non richiede che la denuncia sia effettivamente presentata né che si accerti il reato in sede penale, ma il suo uso deve essere non pretestuoso
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (collegamento art. 57 per IVA)
articolazione del raddoppio per IRPEF/IVA
la Corte richiama che il raddoppio opera nell'assetto anteriore alle modifiche legislative citate, subordinato alla sussistenza di seri indizi di reato e alla necessità di un controllo giudiziale sulla non strumentalità dell'uso del raddoppio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
richiamato (riprende art. 346 c.p.c.)
le questioni non accolte in primo grado che non siano specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; il giudice di merito non è tenuto a motivare su questioni superflue o implicitamente assorbite dal rigetto
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
norma richiamata in relazione alla motivazione della decisione
richiama i doveri di motivazione del giudice tributario; la Corte ha ritenuto che la motivazione della C.T.R. fosse insufficiente rispetto all'accertamento della stabile organizzazione
Codice di procedura penale, art. 331
obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale
il raddoppio dei termini tributari è collegato alla presenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; il giudice tributario, se chiamato in causa, deve verificare i presupposti dell'obbligo (prognosi postuma) per escludere usi pretestuosi del raddoppio
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37 (richiamo normativo)
ha modificato il DPR n.600 art.43 sul raddoppio dei termini
normativa di riferimento per il regime del raddoppio dei termini e per la relazione con l'obbligo di denuncia penale
Codice di procedura civile, art. 156
la Corte richiama la giurisprudenza che ammette la sanatoria dei vizi di notifica anche negli atti sostanziali, con riferimento alla valutazione del pregiudizio per il diritto di difesa
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
principi richiamati nei motivi di nullità
norme sul divieto di ultrapetizione e sul principio di non contestazione; la Cassazione richiama i limiti della motivazione e l'onere del giudice di affrontare le questioni rilevanti, ma sottolinea che non sempre è necessaria una pronuncia espressa su ogni eccezione
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
ragione del ricorso per violazione di norme sulla motivazione (nullità per motivazione apparente)
strumento processuale per censurare la motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; la Corte ha accolto il motivo fondandosi su tale profilo
Massime di principio
- Per ritenere l'esistenza di una stabile organizzazione (stabile organizzazione) occorre motivazione dettagliata: il giudice deve indicare i dati probatori valutati, il percorso logico e le risultanze che fondano la ricostruzione. Una decisione che si limiti ad enunciare il risultato senza illustrare il processo cognitivo è viziata per motivazione apparente e può essere cassata.
- I vizi di notifica degli atti tributari possono essere 'sanati' se non è dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa; il contribuente che impugna per nullità di notifica deve specificare il pregiudizio (es. decadenza dall'azione dell'Amministrazione o impossibilità di difesa).
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussistono seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; il giudice tributario, se chiamato in causa, deve verificare la sussistenza dei presupposti (prognosi postuma) e controllare che l'Amministrazione non abbia usato lo strumento in modo pretestuoso. Il contribuente che contesta il raddoppio deve allegare e dimostrare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia (non può invece sollevare questioni sulla sussistenza materiale del reato).
- Il giudice d'appello non è obbligato a replicare espressamente a ogni eccezione quando la decisione e la motivazione globale rendono evidente il rigetto; tuttavia il rigore motivazionale aumenta quando si incidono profili sostanziali (es. accertamento di stabile organizzazione) perché occorre rendere verificabile il ragionamento.
- In contenziosi tributari internazionali (contribuenti esteri) le modalità di comunicazione e l'attribuzione di partita IVA per l'esercizio dei poteri impositivi devono essere valutate nel complesso degli atti: un primo vizio formale può essere sanato da successiva valida notifica, salvo prova del pregiudizio per il contribuente.
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