Sentenza del 03/02/2017 n. 2863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un fabbricato, contestando la determinazione del valore dell'immobile mediante il ricorso ai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e l'applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-ter, senza adeguata motivazione. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia su alcune eccezioni, omessa motivazione su circostanze decisive e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi della Commissione tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse esaminato le questioni rilevanti, anche implicitamente, e che non sussistesse omessa pronuncia. I dati dell'Osservatorio Immobiliare sono stati considerati elementi probatori utilizzabili per la stima del valore dell'immobile, soprattutto a fronte delle sole dichiarazioni verbali della contribuente e dell'assenza di una consulenza tecnica di parte asseverata. La Corte ha inoltre precisato che i poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie delle parti. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 112 cod. proc. civ.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso la controversia in modo incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, determinandone implicitamente il rigetto.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Violazione o falsa applicazione di legge; omesso esame di fatti decisivi
Le censure non sono state accolte perché la sentenza impugnata aveva fornito una risposta sufficiente alle questioni dedotte e non aveva omesso l'esame di fatti decisivi.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-ter
Successivamente richiamato come art. 52, comma 5-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986
La disposizione consente di utilizzare elementi presuntivi e dati estimativi, compresi quelli dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, nella verifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, purché inseriti nella motivazione dell'accertamento.
Art. 52, comma 5-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986
È stato considerato il riferimento normativo applicabile alla determinazione del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro e all'utilizzo dei dati dell'Osservatorio Immobiliare.
Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Poteri istruttori delle Commissioni tributarie
I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura eccezionale e non possono essere utilizzati per colmare le carenze probatorie delle parti, alle quali spetta fornire gli elementi necessari a sostenere le rispettive allegazioni.
Art. 378 cod. proc. civ.
Memoria illustrativa nel giudizio di cassazione
La ricorrente ha utilizzato la memoria per insistere sui motivi già dedotti, senza modificare l'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non abbia adottato alcuna decisione su una domanda o eccezione concreta; può invece configurarsi un rigetto implicito quando la motivazione complessiva della sentenza è incompatibile con la tesi della parte.
- I dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare possono costituire elementi probatori o presuntivi nella rettifica del valore dichiarato, ma la loro efficacia va valutata insieme agli altri elementi del caso e alla motivazione dell'atto.
- Chi contesta il valore accertato deve fornire elementi tecnici concreti, come una perizia o una consulenza di parte adeguatamente documentata e asseverata; mere dichiarazioni verbali sono normalmente insufficienti.
- I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non sostituiscono l'onere probatorio delle parti: il contribuente non può limitarsi a chiedere al giudice di acquisire d'ufficio le prove che non ha prodotto.
- La contestazione dell'applicazione automatica di un criterio estimativo deve essere accompagnata da una specifica dimostrazione dell'inadeguatezza del criterio rispetto alle caratteristiche concrete dell'immobile.
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