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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2863 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un fabbricato, contestando la determinazione del valore dell'immobile mediante il ricorso ai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e l'applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-ter, senza adeguata motivazione. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia su alcune eccezioni, omessa motivazione su circostanze decisive e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi della Commissione tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse esaminato le questioni rilevanti, anche implicitamente, e che non sussistesse omessa pronuncia. I dati dell'Osservatorio Immobiliare sono stati considerati elementi probatori utilizzabili per la stima del valore dell'immobile, soprattutto a fronte delle sole dichiarazioni verbali della contribuente e dell'assenza di una consulenza tecnica di parte asseverata. La Corte ha inoltre precisato che i poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie delle parti. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso la controversia in modo incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, determinandone implicitamente il rigetto.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

    Violazione o falsa applicazione di legge; omesso esame di fatti decisivi

    Le censure non sono state accolte perché la sentenza impugnata aveva fornito una risposta sufficiente alle questioni dedotte e non aveva omesso l'esame di fatti decisivi.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-ter

    Successivamente richiamato come art. 52, comma 5-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986

    La disposizione consente di utilizzare elementi presuntivi e dati estimativi, compresi quelli dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, nella verifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, purché inseriti nella motivazione dell'accertamento.

  • Art. 52, comma 5-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986

    È stato considerato il riferimento normativo applicabile alla determinazione del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro e all'utilizzo dei dati dell'Osservatorio Immobiliare.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Poteri istruttori delle Commissioni tributarie

    I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura eccezionale e non possono essere utilizzati per colmare le carenze probatorie delle parti, alle quali spetta fornire gli elementi necessari a sostenere le rispettive allegazioni.

  • Art. 378 cod. proc. civ.

    Memoria illustrativa nel giudizio di cassazione

    La ricorrente ha utilizzato la memoria per insistere sui motivi già dedotti, senza modificare l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non abbia adottato alcuna decisione su una domanda o eccezione concreta; può invece configurarsi un rigetto implicito quando la motivazione complessiva della sentenza è incompatibile con la tesi della parte.
  • I dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare possono costituire elementi probatori o presuntivi nella rettifica del valore dichiarato, ma la loro efficacia va valutata insieme agli altri elementi del caso e alla motivazione dell'atto.
  • Chi contesta il valore accertato deve fornire elementi tecnici concreti, come una perizia o una consulenza di parte adeguatamente documentata e asseverata; mere dichiarazioni verbali sono normalmente insufficienti.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non sostituiscono l'onere probatorio delle parti: il contribuente non può limitarsi a chiedere al giudice di acquisire d'ufficio le prove che non ha prodotto.
  • La contestazione dell'applicazione automatica di un criterio estimativo deve essere accompagnata da una specifica dimostrazione dell'inadeguatezza del criterio rispetto alle caratteristiche concrete dell'immobile.

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