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Sentenza

Sentenza n. 4805/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 582/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/06/2025.

Giustizia amministrativa202602613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 582/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 582/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 giugno 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a renderla disponibile o a fornire un beneficio equipollente. Nonostante la notifica della sentenza al Ministero presso la sede reale il 23 dicembre 2025, l'Amministrazione non aveva provveduto; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la notifica del titolo il 23 dicembre 2025, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 15 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione completa del giudicato, fissando un termine e, in caso di persistente inadempimento, predisponendo l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;

    Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi che comportano obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni contemplate dalla disposizione, il creditore deve attendere il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può procedere all'esecuzione utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e questa non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per gli obblighi di pagamento delle amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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