Ordinanza n. 5441/2026 - Roma, Sezione 4Q
quanto al ricorso n. 5561 del 2025: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal’Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale gestore del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), avuto riguardo al mancato perfezionamento delle istanze di accesso alla procedura telematica finalizzata alla presentazione delle domande per le campagne 2023 e 2024 relative alla misura del P.S.R. 11 Reg. U.E. n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 “Misura pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28) ed alla misura SRA29 Reg. U.E. n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 “adesione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (art. 70) proposte dalla Fattoria La Vialla per le unità produttive site in Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria, oltre che sull’istanza di Fattoria La Vialla inviata per il tramite dell’Avv. Michele Greco il 4 marzo 2025, contenente diffida ad assumere ogni iniziativa idonea a porre fine all’inadempimento; nonché per l’accertamento del conseguente obbligo di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per consentire il perfezionamento delle istanze del Fattoria La Vialla e per la condanna di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per consentire il perfezionamento delle predette istanze di Fattoria La Vialla entro il termine di trenta giorni, all’uopo disponendo la nomina di un Commissario ad acta con potere di sostituirsi alla P.A. nel caso l’Amministrazione persista nella sua inerzia oltre tale termine, ponendo i conseguenti costi a suo carico, nonché per l’ulteriore condanna dell’Ag.E.A. al risarcimento del danno per equivalente monetario subito e subendo dalla parte ricorrente, in ragione del perdurare dell’inadempimento dell’Amministrazione; quanto al ricorso n. 168 del 2026: per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato da Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale gestore del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), avuto riguardo al mancato perfezionamento delle domande per le campagne 2023 e 2024 relative alla misura del P.S.R. 11 reg. UE n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 “Misura pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28) ed alla misura SRA29 reg. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2.12.2021 “adesione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (art. 70) proposte dalla parte ricorrente per le unità produttive site in Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria, con particolare riferimento alla mancata adozione di ogni atto necessario per consentire l’erogazione dei pagamenti dovuti, tra cui l’atto di rimessione in termini per porre rimedio alla tardiva presentazione delle domande, dovuta unicamente al malfunzionamento e/o errore tecnico - informatico del S.I.A.N. accertato dal T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. 14503 del 21 luglio 2025, oltre che sull’istanza di Fattoria La Vialla inviata per il tramite dell’Avv. Michele Greco il 30 ottobre 2025 contenente diffida ad assumere ogni iniziativa idonea a porre fine all’inadempimento nonché per l’accertamento del conseguente obbligo di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di assumere ogni iniziativa utile e necessaria per la rimessione in termini della parte ricorrente e per il perfezionamento delle predette istanze e la conseguente erogazione dei pagamenti dovuti, per la condanna di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per la rimessione in termini della parte ricorrente e per il perfezionamento delle ridette istanze e la conseguente erogazione dei pagamenti dovuti entro il termine di trenta giorni; e per la nomina di un Commissario ad acta con potere di sostituirsi alla P.A. nel caso l’Amministrazione persista nella sua inerzia oltre tale termine, ponendo i conseguenti costi a suo carico; oltre che per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetaria per l’ipotesi in cui Ag.E.A. persistesse nel proprio inadempimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di Ag.E.A. sulle domande di accesso e perfezionamento delle istanze per benefici agro-climatico-ambientali relative alle campagne 2023 e 2024, nonché sulle richieste di rimessione in termini ed erogazione dei pagamenti
Esito
La controversia
La società agricola ha proposto due ricorsi, successivamente riuniti, contro il silenzio-inadempimento di Ag.E.A., gestore del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, in relazione alle domande per le misure agro-climatico-ambientali riferite alle campagne 2023 e 2024 e alle unità produttive ubicate in Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria. Nel primo giudizio ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine ad Ag.E.A. di adottare ogni iniziativa necessaria a consentire il perfezionamento delle istanze e il risarcimento dei danni. Nel secondo giudizio ha chiesto anche la rimessione in termini, il perfezionamento delle domande e l'erogazione dei pagamenti, deducendo che la tardiva presentazione sarebbe dipesa da malfunzionamenti o errori tecnici del S.I.A.N., già accertati dal TAR con altra sentenza. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento del danno. Nel corso della trattazione, la domanda risarcitoria proposta nel ricorso n. 168/2026 è stata separata, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., e riunita al ricorso n. 5561/2025, già fissato per pubblica udienza.
La decisione
Il TAR non ha definito le domande principali né quelle risarcitorie. Ha dato atto che, nel giudizio n. 168/2026, è stata contestualmente assunta la decisione di condannare Ag.E.A. a provvedere sulle domande relative ai benefici economici; tale decisione costituisce antecedente logico per la successiva valutazione delle domande risarcitorie. Per questa ragione, anche considerata la non opposizione della società ricorrente, il Collegio ha ritenuto sussistente un'ipotesi eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e ha rinviato la trattazione dei giudizi riuniti alla pubblica udienza del 28 ottobre 2026, sospendendo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Consente il mutamento del rito e, nel caso concreto, è stato utilizzato per separare la domanda risarcitoria dal giudizio sul silenzio e riunirla al diverso giudizio già fissato per la pubblica udienza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È stato ritenuto applicabile per disporre, in presenza di una circostanza eccezionale e della non opposizione della parte ricorrente, il rinvio della trattazione alla pubblica udienza, sospendendo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda di adempimento dell'amministrazione costituisce antecedente logico necessario per la valutazione di una domanda risarcitoria connessa, il giudice può rinviare la trattazione della domanda risarcitoria per assicurare la coerenza della decisione complessiva.
- In presenza di un'ipotesi eccezionale e della non opposizione della parte interessata, il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione a pubblica udienza ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., sospendendo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
- La domanda risarcitoria connessa a un'azione avverso il silenzio può essere separata mediante mutamento del rito e riunita a un diverso giudizio quando ciò sia funzionale alla corretta trattazione delle domande collegate.
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