Sentenza del 20/02/2018 n. 683 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione dei tributi - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Diritto di difesa - Rispetto dei termini di impugnazione - Mancata previa impugnazione delle cartelle di pagamento - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e non erano state impugnate entro il termine di 60 giorni. L'impugnazione dell'estratto di ruolo può essere ammessa quando la mancata conoscenza della pretesa dipende da un vizio di notifica, ma deve comunque essere proposta nel rispetto del termine generale previsto per l'impugnazione degli atti tributari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa risultante dall'estratto di ruolo, facendo valere il diritto di difesa e, in particolare, il vizio di notifica delle cartelle o del titolo esecutivo. Tuttavia, le cartelle di pagamento risultavano regolarmente notificate. In tale situazione il contribuente avrebbe dovuto impugnarle entro 60 giorni dalla notifica, contestandone tempestivamente la fondatezza, la legittimità o eventuali vizi formali e sostanziali. La successiva impugnazione dell'estratto di ruolo non può eludere il termine ordinario di impugnazione.
Norme richiamate
Art. 21, d.lgs. 546/1992
termine generale di impugnazione di 60 giorni
Il contribuente deve impugnare l'atto tributario entro 60 giorni dalla sua notificazione. Il termine vale anche quando si intende contestare la pretesa mediante impugnazione dell'estratto di ruolo.
Art. 53, d.lgs. 446/1997
soggetti iscritti all'albo
Individua i soggetti abilitati alla gestione e alla riscossione delle entrate degli enti locali, ai quali può essere notificato o consegnato il ricorso nei casi previsti.
Cassazione, sentenza n. 13584/2017
legittimità dell'impugnazione del ruolo ... in caso di vizio di notifica del titolo esecutivo
L'estratto di ruolo può essere impugnato quando il contribuente non abbia ricevuto regolare notifica dell'atto presupposto e tale omissione incida concretamente sul diritto di difesa. Questa possibilità non consente però di superare il termine ordinario di impugnazione.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato quando rappresenta il primo momento in cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, a causa della mancata o irregolare notifica della cartella o dell'atto presupposto.
- Se la cartella è stata regolarmente notificata, il contribuente deve impugnarla entro 60 giorni; decorso tale termine, non può normalmente utilizzare l'estratto di ruolo per riaprire la contestazione.
- La possibilità di tutelare il diritto di difesa non elimina l'obbligo di rispettare i termini processuali.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare la data e la regolarità della notifica delle cartelle, perché da tale verifica dipende l'ammissibilità dell'impugnazione.
- L'impugnazione tardiva dell'estratto di ruolo è esposta a una pronuncia di inammissibilità quando il contribuente era già stato posto regolarmente a conoscenza della pretesa.
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