Sentenza del 07/02/2019 n. 3594 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Sanzione ex art. 303 T.U.L.D. - Difformità nell'origine della merce - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. fosse applicabile anche alle difformità relative all'origine della merce. La società aveva importato prodotti dal Venezuela accompagnati da certificati FORM AA ritenuti non conformi al certificato FORM A previsto dall'Unione europea e recanti un'impronta del timbro diversa da quella ufficiale. Secondo l'Agenzia, l'origine costituisce un elemento essenziale della qualità della merce e la falsità o difformità della relativa documentazione può incidere sui dazi e sulle preferenze tariffarie applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 303 T.U.L.D. comprenda ogni difformità o falsità relativa agli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusa l'origine della merce. Ha inoltre chiarito che l'eventuale buona fede o inconsapevolezza dell'importatore non esclude la sanzione quando sia accertata la falsità del certificato di origine. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata definita in via definitiva l'entità della sanzione, ma è stato riconosciuto il principio dell'applicabilità della sanzione.
Norme richiamate
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
La norma sanziona le difformità della dichiarazione doganale relative, tra l'altro, a qualità, quantità e valore delle merci.
La Corte interpreta estensivamente il riferimento alla qualità, ritenendo che essa ricomprenda anche l'origine della merce. La sanzione si applica quindi alle difformità o falsità degli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusa l'origine, senza che ciò costituisca analogia vietata.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La disposizione ha consentito all'Agenzia di denunciare l'erronea interpretazione dell'art. 303 T.U.L.D. da parte della CTR.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Obbligo di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
La Corte ha dichiarato inammissibile la riproposizione, da parte della società, di motivi asseritamente assorbiti perché non erano stati indicati con precisione i termini e le fasi processuali in cui tali motivi erano stati dedotti.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere specificamente riproposte in appello.
La mancata o non adeguatamente documentata riproposizione delle questioni assorbite può comportarne la preclusione nei gradi successivi.
Art. 1306 c.c.
Efficacia della sentenza nei confronti dei condebitori in solido.
La società aveva invocato una sentenza resa nei confronti di una coobbligata solidale, ma la Corte ha escluso l'applicabilità del giudicato per ragioni processuali e temporali.
Art. 295 c.p.c.
Sospensione necessaria del processo.
La Corte ha escluso la sospensione perché i giudizi indicati come pregiudicanti erano già stati definiti nella medesima udienza.
Massime di principio
- Ai fini delle sanzioni doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può rientrare nella nozione di qualità prevista dall'art. 303 T.U.L.D.
- La presentazione di certificati di origine falsi, irregolari o non conformi può comportare l'applicazione della sanzione anche quando l'importatore dimostri di aver agito in buona fede o senza consapevolezza dell'irregolarità.
- L'importatore deve verificare con adeguata diligenza l'affidabilità della documentazione di origine e può tutelarsi contrattualmente nei confronti dei fornitori, poiché il rischio commerciale delle irregolarità documentali non ricade automaticamente sull'Unione europea.
- L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando resta all'interno del significato possibile del testo e la norma non ha natura eccezionale; non si tratta, in tal caso, di applicazione analogica.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la conclusione definitiva della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto stabilito dalla Cassazione e decidere anche sulle spese.
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