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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14577 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Dichiarazione di contumacia - Esclusione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per IVA, IRPEG e IRAP relative agli anni 2002 e 2003. Equitalia contestava, tra l'altro, l'errata indicazione della propria contumacia, l'inammissibilità del ricorso introduttivo e l'accoglimento, da parte della CTR, di doglianze nuove introdotte dalla contribuente solo in appello. Venivano inoltre contestate la motivazione della cartella, l'omesso preventivo invio dell'avviso bonario e la formazione del ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla mancata dichiarazione di contumacia, precisando che nel processo tributario la contumacia non è prevista e la mancata costituzione del resistente costituisce una mera assenza di fatto. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla legittimazione passiva, ritenendo sufficiente la costituzione dell'Agenzia delle Entrate. Ha invece accolto le censure riguardanti l'introduzione in appello di nuove cause di nullità della notifica e ha ritenuto fondate le contestazioni sulla sufficienza della motivazione della cartella e sull'assenza dell'avviso bonario, nei limiti indicati dalla legge. È stato inoltre accolto il rilievo dell'Agenzia delle Entrate sulla novità della contestazione relativa alla formazione del ruolo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l'esame delle sole questioni ammissibili e per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale della società contribuente è stato dichiarato inammissibile perché proposto da una parte integralmente vittoriosa in appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi

    La cartella emessa sulla base del controllo automatizzato può essere motivata anche mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, quando la pretesa deriva da imposte dichiarate e non versate.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA

    Si applicano principi analoghi a quelli dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per la liquidazione automatizzata dell'IVA.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove

    Non è consentito introdurre per la prima volta in appello nuove cause di nullità fondate su fatti diversi, quando ampliano la materia del contendere rispetto al primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 12 e 23

    Le norme sulla costituzione delle parti nel processo tributario non prevedono una formale dichiarazione di contumacia del resistente.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12

    La contestazione relativa alla formazione o numerazione del ruolo, se non proposta tempestivamente nel primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5

    La comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria prima della cartella; è richiesta nei casi in cui il controllo evidenzi risultati diversi dalla dichiarazione, mentre non è prescritta per il semplice omesso o tardivo versamento.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 2

    L'omesso invio dell'avviso bonario non determina automaticamente la nullità della cartella e, nel caso di omessi o tardivi versamenti, non comporta il diritto alla riduzione delle sanzioni prevista per altre ipotesi.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Il termine lungo per l'impugnazione incidentale adesiva è quello applicabile in relazione alla data di instaurazione del giudizio di primo grado; nel caso concreto era applicabile il termine annuale.

  • Codice di procedura civile, art. 334

    L'impugnazione incidentale tardiva riguarda l'impugnazione incidentale in senso stretto della parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, non quella meramente adesiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata costituzione della parte resistente non richiede una dichiarazione formale di contumacia e, di per sé, non produce conseguenze processuali automatiche.
  • Per contestare una cartella in appello non si possono introdurre nuove eccezioni o nuove cause di nullità basate su fatti e argomentazioni non dedotti nel ricorso di primo grado; occorre delimitare il tema della controversia fin dall'inizio.
  • Quando una cartella deriva dal controllo automatizzato di una dichiarazione e riguarda imposte dichiarate ma non versate, il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente a motivare l'atto.
  • L'avviso bonario non è necessariamente un passaggio obbligatorio prima della cartella: la sua omissione rileva soprattutto quando il controllo automatizzato modifica i dati dichiarati, non nel semplice caso di omesso o tardivo pagamento.
  • Per individuare il soggetto legittimato passivo occorre distinguere tra contestazioni sulla pretesa tributaria, che coinvolgono l'ente impositore, e vizi esclusivamente propri degli atti della riscossione, che possono riguardare l'agente della riscossione.
  • Una parte integralmente vittoriosa non ha normalmente interesse a proporre ricorso incidentale per cassazione; le questioni assorbite possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio se la sentenza viene cassata.

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