Sentenza del 21/09/2017 n. 785 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Riscossione - Atto di intimazione di pagamento - Motivazione - Elementi necessari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’atto di intimazione di pagamento emesso in seguito a una sentenza tributaria di condanna, lamentando un’insufficiente motivazione. L’atto si limitava a richiamare l’avviso di accertamento e la sentenza senza indicare in modo esaustivo i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche della pretesa e i criteri utilizzati per determinare gli importi richiesti, comprese le operazioni aritmetiche effettuate.
La decisione
La Corte di cassazione ha affermato che anche l’intimazione di pagamento conseguente a una sentenza tributaria deve essere adeguatamente motivata, in quanto provvedimento amministrativo. Non è sufficiente il mero rinvio all’avviso di accertamento o alla sentenza presupposta: l’atto deve consentire al destinatario di comprendere la genesi e la quantificazione della pretesa. La decisione è quindi favorevole al contribuente nella parte in cui riconosce l’obbligo di una motivazione completa e verificabile.
Norme richiamate
Articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato
L’obbligo generale di motivazione si applica anche agli atti della riscossione, che devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa.
Articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Gli atti tributari devono essere motivati in modo tale da permettere al contribuente di conoscere l’origine, i criteri e la quantificazione della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Un atto di intimazione di pagamento non può limitarsi a richiamare genericamente precedenti atti o sentenze: deve spiegare autonomamente, almeno in misura sufficiente, la pretesa fatta valere.
- La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme applicate, il collegamento con il titolo esecutivo e i criteri di calcolo dell’importo richiesto.
- Le operazioni aritmetiche devono essere verificabili: devono risultare, o essere chiaramente ricostruibili, capitale, interessi, sanzioni, spese e ogni altra voce inclusa nel totale.
- La presenza di una sentenza tributaria favorevole all’amministrazione non esonera l’ente o l’agente della riscossione dall’obbligo di motivare correttamente l’intimazione.
- Un difetto di motivazione può compromettere la validità dell’atto quando impedisce al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre un’effettiva difesa.
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