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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29591/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce che la condanna francese per ricettazione della Citroen targata BC311QA e la condanna italiana per riciclaggio della Citroen targata GE638523 siano la stessa fattispecie ai fini del principio "ne bis in idem", sostenendo che nel procedimento francese la condotta ascritta ai coimputati corrisponderebbe materialmente al reato di riciclaggio previsto in Italia; impugna l'ordinanza per errata applicazione degli artt. 666, 649 c.p.p. e degli artt. 648, 648-bis c.p., lamentando mancata valutazione dell'identità materiale dei fatti e della possibile sovrapposizione delle condotte.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte conferma la corretta applicazione dell'art. 669 c.p.p. e del principio di diritto derivato dall'art. 54 della Convenzione di Schengen e dalla giurisprudenza CJEU (Van Esbroeck, Van Straaten, Mantello): per "medesimi fatti" è decisiva l'identità dei fatti materiali. Dalla lettura dell'imputazione italiana emerge che il riciclaggio riguardava la Citroen GE638523 (con operazioni di occultamento del numero di telaio e sostituzione targhe con BC311QA), mentre la condanna francese riguardava la ricettazione della Citroen targata BC311QA: non c'è identità materiale dell'oggetto del reato. Le azioni sono distinte nel tempo, nel luogo e nella natura materiale; la mera identità soggettiva o un presunto disegno unitario non sono sufficienti a determinare inscindibilità dei fatti. Conseguenza: non opera il "ne bis in idem" e la sentenza italiana rimane esecutiva; condanna alle spese del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Applicabile quando più sentenze irrevocabili sono state pronunciate per il medesimo fatto: il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con la condanna più grave; occorre verificare l'identità del fatto materiale.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Rilevante in ipotesi di violazione del divieto di doppia procedura per lo stesso fatto, ma qui non applicabile perché le condanne riguardano fatti materialmente distinti e sono entrambe irrevocabili.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato presupposto (ricettazione) richiamata nella disamina delle qualificazioni penali rilevanti; la decisione distingue la fattispecie della ricettazione da quella del riciclaggio per elementi materiali e soggettivi.

  • art. 648-bis cod. pen.

    "Fuori dei casi di concorso nel reato ..."

    Richiamato per spiegare perché il ricorrente non è stato processato in Italia per la ricettazione del veicolo poi riciclato: la norma limita l'assorbimento del delitto presupposto e conferma l'autonomia delle fattispecie quando non ricorra concorso.

  • art. 54 Convenzione di Schengen

    "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente ..."

    Sancisce il principio "ne bis in idem" europeo; la nozione di "medesimi fatti" va intesa in termini di identità dei fatti materiali (aspetto materiale), indipendentemente dalla qualificazione giuridica.

Massime di principio

  • Per applicare il principio "ne bis in idem" (art. 54 Convenzione di Schengen) è necessaria l'identità dei fatti materiali: la qualificazione giuridica diversa tra Stati non basta a ritenere i fatti identici.
  • La mera identità soggettiva (stesso autore o unità del disegno criminoso) non è sufficiente a configurare inscindibilità dei fatti; occorre verificare se esista un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro.
  • Quando la fattispecie giudicata all'estero non comprende tutti gli atti materiali che formano oggetto del procedimento nazionale (es. alterazioni tecniche, occultamento del telaio, operazioni svolte in tempi/luoghi diversi), il divieto del doppio processo non opera.
  • Il giudice deve confrontare il contenuto materiale dell'imputazione estera con quello del procedimento interno: se l'oggetto materiale (es. specifico veicolo identificato dal numero di telaio o dalla targa) è diverso, le condotte sono autonome.
  • La diversa denominazione del reato nel sistema straniero (ad es. assenza della fattispecie 'riciclaggio') non impedisce l'analisi sull'identità materiale; il focus resta sugli atti concretamente compiuti e sulle circostanze spazio-temporali.

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