Sentenza del 24/01/2018 n. 1694 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avvisi di liquidazione e accertamento - Obbligo di motivazione - Ambito - Esplicazione delle ragioni del mancato riconoscimento di possibili esenzioni - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento sostenendo, in primo luogo, che fossero nulli per carenza di motivazione, poiché non indicavano le ragioni giuridiche per cui essa era stata considerata soggetto passivo dell'ICI. Ha inoltre contestato la debenza dell'imposta per gli anni 1999 e 2000, sostenendo che la concessione di aree demaniali le attribuisse un diritto personale e non un diritto reale, e che quindi non fosse proprietaria dei manufatti ai fini ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, nei quali erano indicati gli immobili, il soggetto tenuto al pagamento e l'importo dell'imposta. Non era necessario che il Comune spiegasse anche le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione: spettava alla contribuente allegare e provare l'eventuale causa di esclusione. Quanto alla soggettività passiva, la Corte ha affermato che, anche prima della modifica legislativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2001, il concessionario che avesse realizzato un manufatto su area demaniale era titolare di una proprietà superficiaria temporanea, riconducibile a un diritto reale e quindi soggetta a ICI. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis
Gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione degli elementi essenziali dell'accertamento, ma non impone all'ente di illustrare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3
Sono soggetti all'ICI i titolari di diritti reali sugli immobili, compreso il diritto di superficie. Prima della modifica legislativa del 2000, tale disciplina poteva applicarsi al concessionario demaniale titolare di una proprietà superficiaria temporanea.
D.L. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina dei soggetti passivi ICI e conferma la rilevanza dei titolari di diritti reali immobiliari.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18
Ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, prevedendo espressamente che, in caso di concessione su aree demaniali, il concessionario sia soggetto passivo ICI per il periodo successivo all'entrata in vigore della modifica.
Legge 7 agosto 2000, n. 212, art. 7
La disciplina generale sulla motivazione degli atti tributari non richiede l'indicazione preventiva di tutte le possibili ragioni di esenzione non dedotte dal contribuente.
Massime di principio
- Un avviso tributario è normalmente sufficientemente motivato quando consente al contribuente di identificare il bene, il soggetto obbligato, il tributo richiesto e l'importo, non essendo necessario esaminare d'ufficio ogni possibile esenzione.
- Le esenzioni o le cause di esclusione dell'imposta devono essere specificamente dedotte e provate dal contribuente; l'ente impositore non deve motivare il mancato riconoscimento di benefici non richiesti o non documentati.
- Per le concessioni demaniali occorre verificare la natura del diritto attribuito: se il concessionario realizza e possiede un manufatto in base a un diritto assimilabile alla proprietà superficiaria, può essere soggetto all'imposta anche se il diritto è temporaneo.
- La qualificazione del rapporto come concessione demaniale non esclude automaticamente la soggettività passiva: rilevano il contenuto concreto della concessione, i poteri sul manufatto e la natura reale o personale del diritto.
- Le modifiche legislative successive possono rendere espressa una regola già ricavabile, per il periodo precedente, dai principi generali sui diritti reali immobiliari; è quindi necessario distinguere la disciplina vigente nell'anno d'imposta considerato.
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