Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04743/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 2007, fondato su indagini bancarie e sulla presunzione che le movimentazioni sui conti correnti intestati ai soci, in una società a ristretta base familiare composta da due coniugi, fossero riferibili alla società e integrassero utili extracontabili. La ricorrente articolava tre motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 32 e 60 d.P.R. 600/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che l'Ufficio avesse acquisito la documentazione bancaria senza preventivo avviso al contribuente e che l'autorizzazione alle indagini fosse priva di motivazione; con il secondo denunciava violazione degli artt. 56 e 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che vi fosse una duplicazione impositiva perché le medesime somme sarebbero state tassate sia in capo alla società sia in capo ai soci, e che spettasse all'Ufficio dimostrare la riferibilità delle somme all'attività sociale, oltre a censurare la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta; con il terzo denunciava violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse attribuito rilievo ai soli rapporti familiari tra i soci senza ulteriori elementi indiziari.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la doglianza sull'omesso esame atteneva a un profilo giuridico e non a un fatto storico decisivo, e comunque che la normativa non impone un obbligo di preventiva comunicazione al contribuente della richiesta di dati agli istituti bancari. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché la CTR aveva correttamente posto a carico della società la prova contraria rispetto alla presunzione di redditi extracontabili derivante da una società a ristretta base familiare e dalle movimentazioni sui conti dei soci; ha inoltre escluso la duplicazione d'imposta, poiché diverso è il titolo del recupero a carico della società rispetto a quello a carico del socio, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla documentazione nuova perché colpiva solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che, nelle società a ristretta base familiare, l'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti dei soci e imputarle alla società sulla base di circostanze indiziarie, salva prova contraria dell'ente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    consente all'Ufficio di acquisire e utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari ai fini dell'accertamento; non prevede un obbligo di preventiva comunicazione al contribuente della richiesta di documentazione agli istituti bancari

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per dedurre l'illegittimità dell'accertamento, ma ritenuto non violato nei termini prospettati

  • art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. 633/1972

    richiamato come base dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento IVA

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo delle presunzioni nell'accertamento dei redditi

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'accertamento IVA

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare la presunzione semplice posta a base dell'accertamento

  • art. 2728 c.c.

    richiamato per contestare la disciplina delle presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dall'Ufficio

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente le prove; nel caso concreto la CTR lo ha applicato correttamente ponendo alla società l'onere della prova contraria

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per dedurre violazioni del processo tributario in appello

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per dedurre violazioni del processo tributario in appello

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    delimitano i motivi di ricorso; il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la censura della sufficienza motivazionale; il n. 4 può venire in rilievo per omessa pronuncia, ma non nel caso concreto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato solo in via ipotetica dalla Corte per escludere una omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque deciso sul punto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non sono invece censurabili la sufficienza della motivazione, le argomentazioni difensive trascurate o le mere questioni giuridiche.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice di merito ripartisca l'onere della prova tra le parti in modo errato; non ricorre, invece, se la censura investe solo la valutazione delle prove o il convincimento tratto dalle risultanze istruttorie.
  • In tema di accertamenti bancari nei confronti di società a ristretta base familiare, l'Ufficio può legittimamente riferire alla società le movimentazioni sui conti intestati ai soci quando esistano indizi quali la relazione familiare, la struttura ristretta dell'assetto sociale e la significatività delle operazioni; resta salva la prova contraria della società sull'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa.
  • Le utilità extracontabili non dichiarate possono essere recuperate in capo alla società e, separatamente, tassate in capo ai soci secondo il diverso titolo impositivo, senza che ciò integri una duplicazione vietata, poiché i due recuperi operano su presupposti e soggetti d'imposta differenti.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile o infondato se non attinge tutte le rationes o se una sola di esse resiste alla censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.