Cassazione Penale, Sentenza n. 30676/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere per due episodi di cessione/detenzione di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa. Egli aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, ma il GIP aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di Lecce aveva confermato in appello cautelare. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di valorizzare: il tempo trascorso dai fatti e il tempo già sofferto in custodia cautelare; il buon comportamento processuale e l'ammissione di alcuni addebiti; il rispetto delle prescrizioni cautelari; la possibilità di eseguire la misura presso il nucleo familiare, con fonti lecite di sostentamento. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto condurre ad affievolire le esigenze cautelari e a ritenere idonei i domiciliari, anche perché non gli era contestato un reato associativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, a-specifiche e in larga parte dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di custodia cautelare applicata per delitti aggravati ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., operava la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, applicabile anche nella fase dinamica della misura. Il ricorrente non aveva confrontato in modo critico la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato gravità dei fatti, ruolo dell'indagato, collegamenti con vertici mafiosi e assenza di elementi idonei a dimostrare il distacco dal contesto criminale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente come parametro per contestare la permanenza delle esigenze cautelari.
art. 275 c.p.p.
Richiamato per affermare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere nei reati aggravati dalla finalità di agevolare associazioni mafiose.
art. 51, comma 3-bis c.p.p.
Richiamato quale base del regime cautelare rafforzato, operante anche nella fase di sostituzione della misura.
art. 127 c.p.p.
Richiamato con riferimento alla celebrazione del procedimento in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Citato per la sintesi del motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sulle misure cautelari personali, le censure su insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari sono ammissibili solo se prospettano violazioni di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; sono invece inammissibili quando mirano a rivalutare i fatti o a proporre una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista per i reati aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa opera anche nella fase dinamica della misura, quindi pure in sede di richiesta di sostituzione con misura meno afflittiva.
- Per superare tale presunzione non bastano allegazioni generiche sul decorso del tempo, sul comportamento processuale o sul rispetto delle prescrizioni cautelari, specie se non supportate da documentazione e se non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La valutazione dell'adeguatezza dei domiciliari richiede di verificare concretamente la recisione dei legami con il contesto criminale e la reale capacità della misura domiciliare di neutralizzare il pericolo di recidiva; in difetto, il giudice può legittimamente confermare la custodia carceraria.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello cautelare senza confutare puntualmente le ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata.
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