Cassazione Penale, Ordinanza n. 20571/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il motivo era indeducibile perché ripetitivo di questioni già esaminate in appello e perché sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di sanzione processuale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di minaccia contestati ai capi 3 e 4. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale, in particolare sulla valutazione di attendibilità della persona offesa. La censura era, però, sostanzialmente una riproposizione delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta non manifestamente illogica; inoltre mirava a una nuova valutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità in assenza di specifiche deduzioni di travisamento della prova.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali poste a base della decisione di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con argomentazione non manifestamente illogica, senza confrontarsi in modo critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'attendibilità della persona offesa, se già vagliata dai giudici di merito con motivazione congrua, non può essere riproposta in cassazione come mero dissenso valutativo sulle fonti di prova.
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