Cassazione Civile, Sentenza n. 38292/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio riguardava controversie definibili ai sensi dell'art. 6 (commi 10, 12 e 13) della norma citata relative alla definizione agevolata: le disposizioni prevedono la sospensione del processo se il contribuente presenta richiesta di definizione e versa gli importi entro termini prefissati (con scadenze intermedie fino al 10/06/2019 e, in caso di deposito della domanda e del versamento, sospensione fino al 31/12/2020); inoltre prevedono che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31/12/2020 o di notifica del diniego, il processo sia dichiarato estinto. Nel caso di specie non è stato notificato alcun diniego della definizione né è stata presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, pertanto è stata dichiarata l'estinzione del processo.
La decisione
Il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per mancato esperimento delle procedure di definizione nei termini previsti. In motivazione si osserva che, per legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; tuttavia il dispositivo (P.Q.M.) ha disposto la dichiarazione di estinzione e ha compensato le spese. Inoltre il tribunale ha escluso l'applicabilità del cd. "doppio contributo unificato" al ricorrente, ritenendo che il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 abbia natura eccezionale e sanzionatoria e pertanto non possa essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (richiamando Cass. 23175/2015).
Norme richiamate
art. 6, commi 10, 12 e 13
commi 10, 12 e 13 dell'art. 6 (sospensione per definizione, notifica diniego entro il 31/7/2020, estinzione in mancanza di istanza di trattazione entro il 31/12/2020)
Le norme disciplinano la sospensione del processo in caso di domanda di definizione e fissano termini per il deposito della domanda, per la notifica del diniego e per l'eventuale istanza di trattazione; la mancata attivazione delle procedure entro i termini previsti comporta l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002
raddoppio del contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria: va applicato solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso per analogia ad altre ipotesi
Cass. 23175/2015
massima giurisprudenziale citata in motivazione
La Corte di cassazione ha escluso estensioni interpretative del raddoppio del contributo unificato oltre i casi tipici sanzionatori (rigetto, inammissibilità, improcedibilità), principio richiamato per negare l'applicazione del doppio contributo al caso di estinzione per mancata istanza di trattazione
Massime di principio
- Se la normativa di definizione prevede termini e modalità (deposito della domanda, versamento, notifica del diniego, istanza di trattazione), il mancato rispetto di tali termini può determinare l'estinzione del processo, senza decisione sul merito.
- La sospensione del procedimento per adesione a procedure di definizione è subordinata alla formale richiesta e al versamento nei termini: senza questi atti non si produce l'effetto sospensivo e/o definitorio.
- L'estinzione del giudizio per inazione processuale non implica necessariamente l'applicazione di sanzioni aggiuntive come il raddoppio del contributo unificato; quest'ultimo ha natura eccezionale e si applica solo nei casi espressamente riconosciuti (rigetto/inammissibilità/improcedibilità).
- Occorre monitorare con attenzione i termini di legge per la definizione e le notifiche (es. notifica del diniego, istanza di trattazione) e, in caso di incertezza procedurale, produrre tempestivamente istanze oppure richiedere chiarimenti al giudice per evitare l'estinzione.
- In casi di estinzione si deve verificare sia la norma che stabilisce la regola sull'imputazione delle spese sia il dispositivo del giudice: in motivazione il legislatore può stabilire una regola generale (spese a carico di chi le ha anticipate), ma il giudice può disporre la compensazione delle spese nel dispositivo quando lo ritiene opportuno.
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