Sentenza n. 9617/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 906 del 19/2/2024 di diniego visto d''ingresso per motivi di studio e richiesta di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia a Brazzaville
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, motivato dall’Amministrazione con l’insufficienza delle garanzie finanziarie prestate a copertura del soggiorno in Italia e della frequenza del corso universitario, chiedendone l’annullamento previa sospensione e il risarcimento dei danni. Il Ministero resistente ha eccepito in via preliminare la nullità della procura alle liti, per mancanza della legalizzazione della sottoscrizione della ricorrente ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 445/2000. Con ordinanza collegiale n. 21854 del 4 dicembre 2024, il TAR ha rilevato l’irregolarità della procura e ordinato alla ricorrente di produrne una nuova, debitamente legalizzata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La ricorrente non ha adempiuto all’ordine nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Il mancato deposito, entro il termine assegnato, di una procura alle liti debitamente legalizzata ha lasciato sussistere il difetto della procura ad litem già rilevato dal giudice. Tale difetto determina, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, c.p.a., la nullità dell’atto introduttivo e l’inammissibilità del ricorso. Il Tribunale ha escluso ulteriori possibilità di sanatoria, richiamando il principio ricordato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 11 del 2025, anche considerando che una regolarizzazione era già stata sollecitata mediante l’ordinanza istruttoria. La questione relativa alla legittimità del diniego del visto e la domanda risarcitoria non sono state esaminate nel merito. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 445/2000
La sottoscrizione della procura proveniente dall’estero doveva essere munita della prescritta legalizzazione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura alle liti costituisce elemento dell’atto introduttivo; la sua mancanza o irregolarità rilevante incide sulla validità del ricorso.
art. 44, comma 1, c.p.a.
Il difetto della procura ad litem comporta la nullità dell’atto introduttivo e l’inammissibilità del ricorso quando non venga regolarizzato nel termine assegnato.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11 del 2025
Il TAR richiama la pronuncia per escludere ulteriori possibilità di sanatoria del difetto della procura dopo l’inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva l’irregolarità della procura alle liti e assegna alla parte un termine per depositare una procura validamente formata e legalizzata, l’inutile decorso del termine mantiene il vizio dell’atto introduttivo e conduce alla sua nullità e all’inammissibilità del ricorso.
- Il difetto della procura ad litem, non regolarizzato nel termine assegnato dal giudice, impedisce l’esame nel merito sia della domanda di annullamento sia delle eventuali domande risarcitorie connesse.
- Una volta già attivato dal giudice il procedimento di regolarizzazione della procura, l’omessa ottemperanza all’ordine giudiziale esclude ulteriori possibilità di sanatoria, secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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