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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2023

Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d'Aosta gli adempimenti amministrativi per le locazioni turistiche brevi, anche in forma d’impresa, fino a 30 giorni consecutivi. Prevede dichiarazione al Comune, rilascio e pubblicità del CIR, limiti ai servizi offerti, comunicazioni statistiche e regole per imposta di soggiorno, controlli e sanzioni. Entrata in vigore: 1° novembre 2023; previsti obblighi transitori entro il 31 dicembre 2023.

Disciplina degli adempimenti amministrativi per le locazioni brevi turistiche in Valle d'Aosta

Disciplina degli adempimenti amministrativi per le locazioni brevi turistiche in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina, nel territorio della Valle d’Aosta, gli adempimenti amministrativi relativi alle locazioni per finalità turistiche di durata anche di un solo giorno e comunque non superiore a trenta giorni consecutivi. La disciplina si coordina con la normativa urbanistica, turistica, eurounitaria e statale in materia di locazioni abitative.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge si applica agli alloggi a uso turistico, cioè a:

  • camere arredate in unità abitative destinate ad abitazione permanente o principale, purché tale uso resti prevalente;
  • camere e unità abitative arredate destinate ad abitazione temporanea, non già abilitate come strutture turistico-ricettive o agrituristiche.

Il locatore per finalità turistiche è il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento, il comodatario o il loro mandatario che concede in locazione l’alloggio a uso turistico. Il codice identificativo regionale (CIR) è rilasciato dal Comune per ogni alloggio, nel formato previsto dalla legge. Ospite è chi pernotta nell’alloggio.

Regime urbanistico

L’attività di locazione per finalità turistiche, se svolta nel rispetto della legge, non costituisce mutamento di destinazione d’uso ai sensi della disciplina urbanistica regionale.

Adempimenti amministrativi verso il Comune

Prima di avviare l’attività, il locatore deve trasmettere al Comune una dichiarazione sostitutiva con i dati dell’alloggio e dell’attività, tra cui indirizzo, estremi catastali, camere, posti letto, servizi igienici, titolo di godimento, assenso del proprietario, eventuale denominazione di fantasia e, per gli alloggi in categoria abitazione permanente o principale, i periodi di esercizio. Per tali alloggi la durata complessiva dei periodi indicati non può superare 180 giorni l’anno.

Il Comune, ricevuta la dichiarazione, rilascia il CIR. Ogni variazione deve essere dichiarata preventivamente con le stesse modalità. La cessazione dell’attività va comunicata entro 60 giorni.

Se l’alloggio è in condominio, il locatore deve comunicare all’amministratore, entro 30 giorni dalla dichiarazione al Comune, l’avvio dell’attività e il CIR.

Pubblicità, CIR e comunicazioni statistiche

Il CIR deve essere associato all’eventuale denominazione di fantasia e reso sempre chiaramente leggibile su ogni strumento di pubblicizzazione o promo-commercializzazione, comprese eventuali insegne o cartelli. Lo stesso obbligo grava su chiunque pubblichi, promuova o commercializzi gli alloggi.

Il locatore deve inoltre:

  • denunciare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità degli ospiti e gli altri adempimenti dell’art. 109 TULPS;
  • comunicare in forma anonima e aggregata, entro il giorno 5 di ogni mese, arrivi e presenze del mese precedente, tramite la piattaforma online regionale.

I Comuni comunicano annualmente alla struttura regionale competente i dati aggregati sulla consistenza degli alloggi e dei posti letto.

Condizioni di esercizio e servizi ammessi

Negli alloggi a uso turistico possono essere offerti solo servizi essenziali: ricevimento, recapito telefonico, pernottamento, uso delle pertinenze, eventuale biancheria iniziale, pulizia a ogni cambio ospite, fornitura delle utenze e manutenzione ordinaria di locali, impianti, arredi e dotazioni. È vietato erogare servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero ulteriori.

Imposta di soggiorno

Ai soli fini dell’imposta di soggiorno, gli alloggi a uso turistico sono equiparati alle strutture turistico-ricettive e agrituristiche previste dalla normativa regionale richiamata.

Promozione istituzionale

L’Office régional du tourisme può pubblicare sul portale turistico regionale, su richiesta dei locatori interessati, le informazioni aggiornate comunicate al Comune e il relativo CIR, per finalità promozionali.

Vigilanza, controlli e responsabilità verso l’ospite

La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata al Comune, senza pregiudizio delle competenze statali, anche mediante accesso ai locali o consultazione dei canali pubblicitari e identificativi. Eventuali carenze nei servizi o nelle dotazioni, o difformità nei prezzi pattuiti, sono imputabili direttamente al locatore nei confronti dell’ospite reclamante.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • omessa, mendace o incompleta dichiarazione iniziale o di variazione/cessazione;
  • omessa comunicazione all’amministratore condominiale;
  • uso di posti letto superiori a quelli dichiarati;
  • mancata, errata o ingannevole indicazione del CIR;
  • erogazione di servizi alberghieri ulteriori o superamento dei limiti temporali previsti;
  • rifiuto ingiustificato di fornire informazioni agli incaricati comunali.

In caso di reiterazione, le sanzioni sono raddoppiate; nei casi più gravi il Comune può sospendere l’attività, previa diffida, da 1 a 6 mesi.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

La legge entra in vigore il 1° novembre 2023. Per gli alloggi già destinati a locazione turistica, entro il 31 dicembre 2023 andavano adempiuti gli obblighi di dichiarazione iniziale, pubblicazione del CIR, comunicazione condominiale ove dovuta e avvio delle comunicazioni statistiche mensili.

Modifiche alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze

La legge modifica la disciplina regionale delle case e appartamenti per vacanze, ridefinendone l’ambito e precisando che si tratta di unità abitative nel territorio regionale, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese, senza servizi centralizzati o alberghieri, con contratti non superiori a sei mesi consecutivi. È abrogato l’articolo 25 della l.r. 11/1996 e sono apportate modifiche di coordinamento all’articolo 25-bis.

Piattaforma telematica e monitoraggio

La Regione deve realizzare una piattaforma telematica accessibile dal proprio sito istituzionale, destinata a locatori, Comuni e amministrazione regionale per l’applicazione della legge. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge sulla base di una relazione annuale della Giunta, che deve indicare numero degli alloggi, occupazione dei posti letto, risultati in termini di promozione, vigilanza e controllo, e criticità riscontrate.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo è determinato in 50.000 euro per il 2024, a valere sul bilancio regionale triennale 2024/2026, con autorizzazione alla Giunta ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

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