Sentenza del 30/10/2018 n. 27544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione fiscale delle quote di ammortamento relative a marchi acquisiti dalla società contribuente dopo una scissione societaria. I marchi erano stati esclusi dal ramo d'azienda trasferito con la scissione, concessi successivamente in licenza d'uso con royalties del 4% e infine ceduti alla contribuente per un importo di 6,5 miliardi di lire. Secondo l'Ufficio, la sequenza negoziale era priva di valide ragioni economiche non marginali ed era stata costruita principalmente per ottenere un indebito risparmio d'imposta, mediante deduzione prima delle royalties e poi degli ammortamenti, oltre a neutralizzare fiscalmente la plusvalenza realizzata dalla società scissa. La contribuente sosteneva invece la legittimità della scissione e delle successive operazioni e contestava anche la motivazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto erronea la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso l'elusione basandosi sulla legittimità formale della scissione e della successiva cessione dei marchi. La Corte ha affermato che devono essere valutati unitariamente tutti gli atti collegati e che la società contribuente non aveva dimostrato valide ragioni economiche, non meramente marginali o teoriche, diverse dal risparmio fiscale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973
Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
La norma consente di disconoscere operazioni formalmente lecite ma prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale indebito. Gli atti collegati devono essere valutati nel loro complesso.
Art. 37-bis, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973
Le contestazioni antielusive devono essere valutate considerando la sequenza complessiva degli atti e il loro effettivo risultato economico e fiscale, non limitandosi alla verifica della legittimità isolata di ciascun negozio.
Art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000
La società ha invocato la disciplina sulla motivazione degli atti impositivi, ma la censura è stata respinta perché formulata genericamente e senza trascrivere gli elementi necessari a dimostrare il vizio.
Art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
La contribuente aveva contestato la motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto la doglianza non sufficientemente specifica, confermando il rilievo della motivazione dell'atto.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali richiamate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
Massime di principio
- La validità formale dei singoli atti non esclude l'elusione fiscale: occorre valutare l'operazione nel suo complesso, considerando gli atti collegati e la loro sequenza temporale.
- Il contribuente deve dimostrare ragioni economiche effettive, concrete e non marginali. Non è sufficiente invocare generiche esigenze organizzative o commerciali se queste non spiegano plausibilmente la struttura adottata.
- La presenza di un risparmio fiscale non rende automaticamente abusiva un'operazione; tuttavia, se le ragioni extrafiscali sono meramente teoriche o irrilevanti e il vantaggio fiscale appare l'obiettivo essenziale, l'operazione può essere disconosciuta.
- Una sequenza che separa beni da un'operazione societaria, li concede temporaneamente in licenza e poi li trasferisce a valore di mercato può essere considerata anomala se produce deduzioni fiscali che non si sarebbero ottenute con un trasferimento unitario.
- Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento in cassazione, è necessario indicare con precisione le parti dell'atto e degli scritti difensivi che dimostrerebbero il vizio, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
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