Cassazione Penale, Sentenza n. 14011/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare per i capi 34) e 37) e annullato quella relativa al capo 33) e alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per presunto mero 'copia e incolla' dell'ordinanza genetica senza confronto con la memoria difensiva; 2) travisamento della prova e vizio motivazionale sul capo 34) (contestazione che il tentativo di introdurre stupefacenti con drone sarebbe fallito autonomamente e non per intervento delle forze di polizia, e che il fatto andrebbe qualificato come tentativo inidoneo ex art. 49 c.p.); 3) assenza di elementi a costituire un pactum sceleris dalle intercettazioni e quindi illegittimità della qualificazione e dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990; 4) carenza di motivazione sul capo 37) (ricettazione) e possibile riqualificazione ex art. 391-ter; 5) illegittimità e sproporzione delle esigenze cautelari per carenza di autonoma motivazione e per valorizzazione indebita della biografia giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto la censura generica e priva di contenuto specifico quanto all'adesione del Tribunale alla ricostruzione della pubblica accusa, osservando l'assenza di indicazione puntuale delle parti dell'ordinanza ritenute copiate e della loro incidenza decisiva. Sul capo 34) e sulla contestazione del pactum sceleris la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, che ha richiamato ampiamente le intercettazioni e gli atti d'indagine per riscontrare gravi indizi di colpevolezza; il presunto travisamento relativo al luogo di caduta del drone non è risultato decisivo per la qualificazione della condotta. Anche sul capo 37) (ricettazione) la Corte ha considerato non censurabile la valutazione del Tribunale, che ha fondato i gravi indizi su una nota della polizia giudiziaria e sulle conversazioni intercettate. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione che ha evidenziato la pericolosità, la continuità di contatti criminali e i precedenti dell'indagato. Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione di spese e il versamento alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante è stata contestata nell'ordinanza genetica ma il Tribunale del riesame ha annullato la contestazione limitatamente al capo 33); la Corte di Cassazione non ha ritenuto censurabile la valutazione del Tribunale per i restanti capi, potendo le intercettazioni e gli atti d'indagine supportare la qualificazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul traffico di stupefacenti: il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che dagli atti emergessero gravi indizi circa l'organizzazione della fornitura e della consegna di stupefacenti, sulla base di conversazioni intercettate e accertamenti.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante richiamata nella rubrica: il Tribunale ha ritenuto comprovata la circostanza aggravante alla luce del contesto investigativo e delle intercettazioni; la Corte ha giudicato adeguata tale valutazione.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che la nota della polizia giudiziaria e le intercettazioni costituiscano elementi idonei a fondare gravi indizi di colpevolezza per il capo 37).
art. 49 cod. pen.
Riferimento al vizio difensivo circa l'eventuale tentativo inidoneo: la Corte ha ritenuto che, anche tenendo conto delle eccezioni difensive, la qualificazione non fosse alterata dal luogo di caduta del drone e che la valutazione del Tribunale sul grado di offensività e sugli accordi fosse fondata sugli atti.
art. 391-ter cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione per il fatto relativo ai telefoni in carcere; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi per ricettazione e non censurabile l'omessa riqualificazione difensiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale applicata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico sugli stupefacenti: richiamato per la ricostruzione degli illeciti in materia di droga e per le aggravanti applicabili.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare puntualmente le parti del provvedimento impugnato ritenute viziate e spiegare la loro incidenza decisiva; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- Il richiamo pedissequo a provvedimenti di grado inferiore non è automaticamente censurabile se il giudice di grado successivo ha effettuato adeguato esame degli atti e ha motivato la propria decisione richiamando elementi di indagine.
- Le intercettazioni, se riportate e analizzate nel provvedimento, possono costituire elemento idoneo a fondare la sussistenza di un accordo criminoso (pactum sceleris) e aggravanti connesse; chi le contesta deve dimostrare concretamente il travisamento o l'insufficienza probatoria.
- Il semplice cambiamento di ricostruzione fattuale (es. caduta autonoma del drone) non vale a rimuovere ipotesi accusatorie se la qualificazione del reato è sorretta da ulteriori elementi probatori (conversazioni, organizzazione, contatti).
- La contestazione dell'esigenza cautelare richiede di dimostrare che le valutazioni sulla pericolosità e sulla reiterazione delittuosa siano illogiche o abnormi; la mera opposizione difensiva senza elementi nuovi difficilmente ottiene successo.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto in sede di legittimità è necessario che la questione sia stata previamente sviluppata e specificata nei gradi di merito; altrimenti la cassazione non ammette valutazioni di merito nuove.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13999/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14000/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14002/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14003/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14005/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →