Sentenza del 11/02/2015 n. 1226 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Diritto al rimborso - Assenza di autonoma organizzazione - Onere della prova - A carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. Tuttavia, dal principio riportato emerge che spetta al contribuente fornire la prova dell’assenza di autonoma organizzazione e documentare i costi sostenuti; in mancanza di tale prova, può essere legittimamente presunta la sussistenza del presupposto IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto all’IRAP per assenza di un’autonoma organizzazione. La controversia riguardava la ripartizione dell’onere della prova: in una domanda di rimborso, il contribuente deve dimostrare sia l’assenza del presupposto impositivo, cioè dell’autonoma organizzazione, sia l’entità dei costi sostenuti.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 (IRAP)
esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi
L’IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per escludere l’imposta, il contribuente deve dimostrare concretamente l’assenza di tale requisito.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso di un’imposta deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l’assenza del presupposto impositivo.
- Nel caso degli agenti di commercio, la sola qualifica professionale non esclude automaticamente l’IRAP: occorre valutare l’effettiva presenza di un’autonoma organizzazione.
- È importante conservare e produrre documentazione su beni strumentali, dipendenti o collaboratori, spese e costi sostenuti, perché tali elementi possono dimostrare o escludere l’autonoma organizzazione.
- La mancata dimostrazione dell’assenza di autonoma organizzazione può giustificare il rigetto della richiesta di rimborso o la presunzione della soggezione all’IRAP.
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