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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2120

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 per quanto riguarda l’autorizzazione di un preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione del preparato di montmorillonite-illite già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964, alla luce del parere dell’EFSA e della verifica delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione conferma la liceità dell’uso dell’additivo per tutte le specie animali, ma introduce/precisa condizioni di impiego, indicazioni in ეტichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. Vengono altresì confermati i metodi analitici e fissata la data di fine autorizzazione al 30 novembre 2026.

Modifica l’autorizzazione del preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, aggiornando condizioni d’uso, limiti e prescrizioni di etichettatura e sicurezza.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, agli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele che lo contengono, nonché ai mangimi completi e complementari destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Incide sull’autorizzazione già concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 per il preparato di montmorillonite-illite, sia come additivo tecnologico con funzione di legante sia come antiagglomerante. Sono previste condizioni specifiche per il pollame e limiti massimi di impiego nel mangime completo; non risultano esclusioni generali ulteriori oltre a quelle esplicitamente indicate per l’uso simultaneo con taluni medicinali/coccidiostatici.

Modifica dell’autorizzazione del preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 della Commissione interviene sull’autorizzazione già concessa al preparato di montmorillonite-illite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 13, paragrafo 2, e recepisce gli esiti della valutazione scientifica dell’EFSA, che ha confermato la conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento quadro.

Contesto e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il preparato di montmorillonite-illite era già autorizzato per tutte le specie animali e che la modifica riguarda i termini dell’autorizzazione, in particolare l’attuale impiego come antiagglomerante nei mangimi complementari. Secondo i pareri EFSA del 30 ottobre 2014, 10 settembre 2015 e 20 marzo 2020, la modifica proposta non altera le conclusioni già raggiunte: l’additivo non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente.

L’EFSA segnala però un profilo di rischio per gli utilizzatori durante la manipolazione: la polvere può esporre le vie respiratorie a silice cristallina, per la quale non sono stati individuati livelli sicuri di esposizione; inoltre, in assenza di dati specifici, l’additivo deve essere considerato irritante per pelle e occhi e potenziale sensibilizzante cutaneo. Da qui la necessità di misure di protezione adeguate. L’Autorità ha anche confermato l’efficacia dell’additivo come antiagglomerante e ha ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Ambito e classificazione dell’additivo

La voce modificata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 riguarda l’additivo con numero di identificazione 1g557, classificato tra gli additivi tecnologici. Il regolamento disciplina due impieghi: come legante e come antiagglomerante. L’autorizzazione è riferita a tutte le specie animali.

Composizione e caratteristiche tecniche

Il preparato è descritto come uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite, con filosilicati pari ad almeno il 75%. La sostanza attiva è così caratterizzata:

  • almeno 35% montmorillonite-illite (dilatabile);
  • almeno 30% illite/muscovite;
  • al massimo 15% caolinite (non dilatabile);
  • quarzo fino al 20%;
  • ferro strutturale medio pari al 3,6%;
  • assenza di amianto.

Condizioni di impiego e limiti quantitativi

Per entrambe le voci autorizzative, il tenore massimo nel mangime completo con umidità al 12% è pari a 20 000 mg/kg. Per l’uso come antiagglomerante sono inoltre fissati livelli minimi di impiego:

  • 10 000 mg/kg quando l’additivo è usato direttamente nei mangimi complementari;
  • 20 000 mg/kg quando è usato nei mangimi completi.

Il regolamento stabilisce inoltre che il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nel mangime completo non deve superare il livello massimo consentito di 20 000 mg/kg.

Incompatibilità e avvertenze per il pollame

Le istruzioni per l’uso devono riportare l’avvertenza di evitare l’uso simultaneo di macrolidi somministrati per via orale. Deve altresì essere evitato, per il pollame, l’uso simultaneo con robenidina.

Per il pollame, l’uso simultaneo per via orale con coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato quando il livello di montmorillonite-illite supera 10 000 mg/kg di mangime completo; nella sezione relativa all’antiagglomerante, la controindicazione è richiamata in termini generali con riferimento ai coccidiostatici diversi dalla robenidina.

Etichettatura e protezione degli utilizzatori

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono deve riportare la dicitura: «L’additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)».

Sul piano della prevenzione dei rischi, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per proteggere gli utilizzatori. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Metodo analitico e durata dell’autorizzazione

Per la determinazione nell’additivo per mangimi sono indicati come metodi di riferimento la diffrazione dei raggi X (XRD) e la spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Il periodo di autorizzazione termina il 30 novembre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’autorizzazione esistente

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 è modificato per sostituire la voce relativa all’additivo montmorillonite-illite, numero di identificazione 1g557. La modifica riguarda due impieghi distinti nell’ambito degli additivi tecnologici: gruppo funzionale leganti e gruppo funzionale antiagglomeranti.

Composizione e caratterizzazione dell’additivo

Il preparato è descritto come uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite con filosilicati ≥ 75%. La sostanza attiva è caratterizzata da: ≥ 35% montmorillonite-illite (dilatabile), ≥ 30% illite/muscovite, ≤ 15% caolinite (non dilatabile), quarzo ≤ 20%, ferro strutturale 3,6% (media) ed assenza di amianto.

Ambito di utilizzazione e livelli autorizzati

Per tutte le specie animali, il tenore massimo consentito è pari a 20 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per l’uso come antiagglomerante nei mangimi complementari è previsto un livello minimo di 10 000 mg/kg; per l’uso come antiagglomerante nei mangimi completi il livello minimo è 20 000 mg/kg. Per la categoria leganti è previsto un tenore massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo.

Condizioni d’uso e incompatibilità

Le istruzioni per l’uso devono indicare di evitare l’uso simultaneo di macrolidi somministrati per via orale e, per il pollame, di evitare anche l’uso simultaneo con la robenidina. Per il pollame, l’uso simultaneo per via orale con coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato quando il livello di montmorillonite-illite supera 10 000 mg/kg di mangime completo; nella seconda voce autorizzativa, la controindicazione è formulata in termini generali per i coccidiostatici diversi dalla robenidina.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono deve riportare la dicitura: «L’additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)».

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con queste misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Valutazione scientifica e sicurezza

La Commissione richiama i pareri EFSA del 30 ottobre 2014, 10 settembre 2015 e 20 marzo 2020, dai quali risulta che la modifica dell’autorizzazione non altera le precedenti conclusioni: l’additivo non incide negativamente sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA evidenzia tuttavia rischi per gli utilizzatori dovuti alla polvere generata durante la manipolazione, con possibile esposizione a silice cristallina, e considera l’additivo irritante per pelle e occhi e potenziale sensibilizzante cutaneo.

Metodi di analisi

Per la determinazione dell’additivo sono indicati i metodi di diffrazione dei raggi X (XRD) e spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Durata dell’autorizzazione e applicazione

Il periodo di autorizzazione termina il 30 novembre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalemangimisicurezza alimentareadditivi tecnologicisalute e sicurezza sul lavoro

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