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Sentenza

Sentenza del 09/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Ammissibilità copia fotostatica cartella di pagamento per dimostrare la regolare notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

si discuteva se una copia fotostatica della cartella di pagamento potesse essere provata in giudizio per dimostrare la regolare notifica e se l'agente di riscossione fosse obbligato a produrre l'originale o la copia integrale. Il ricorrente contestava esclusivamente di non aver ricevuto la notifica; l'agente ha prodotto elementi di prova della regolare esecuzione della notifica e ha prodotto copia fotostatica della cartella

La decisione

la Corte ha ritenuto ammissibile la copia fotostatica quale mezzo di prova, dando ad essa efficacia probatoria equiparata all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. e in linea con la possibilità di produrre documenti in copia prevista dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992. Poiché il ricorrente ha contestato solo la ricezione della notifica e l'agente ha provato la regolare esecuzione, sono state precluse deduzioni relative a vizi della cartella non tempestivamente opposti; non è risultato necessario imporre all'agente l'onere di produrre la copia integrale dell'originale in giudizio

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica ha efficacia probatoria analoga all'originale; la Corte ha fatto riferimento a questa norma per sostenere l'idoneità della copia come mezzo di prova della notificazione

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    la norma autorizza la produzione in giudizio di documenti in copia nel processo tributario; la Corte l'ha richiamata per confermare la regolare ammissibilità della copia fotostatica

  • art. 112

    richiamato nel contesto procedurale ma non specificamente interpretato nel testo fornito; nella motivazione emerge comunque il principio secondo cui le eccezioni relative a vizi non tempestivamente sollevati possono essere precluse

  • art. 214

    menzionato tra i riferimenti normativi ma non oggetto di un'interpretazione dettagliata nel testo fornito

  • art. 215

    menzionato tra i riferimenti normativi ma non oggetto di un'interpretazione dettagliata nel testo fornito

Massime di principio

  • La copia fotostatica della cartella di pagamento è in generale ammissibile come prova della notificazione e può avere efficacia probatoria analoga all'originale secondo art. 2719 c.c.
  • Nel processo tributario è consentita la produzione di documenti in copia (art. 22 d.lgs. 546/1992); l'agente di riscossione non è automaticamente obbligato a produrre l'originale integrale se può dimostrare la regolare esecuzione della notifica con altri elementi
  • Se il destinatario contesta esclusivamente di non aver ricevuto la notifica, la produzione da parte dell'agente di prove della regolare esecuzione è decisiva e può precludere successivi rilievi sui vizi della cartella non tempestivamente eccepiti
  • Per opporsi con efficacia a contestazioni sulla notifica o sul contenuto della cartella è necessario sollevare tempestivamente e specificamente i vizi; le difese tardive o generiche possono essere precluse
  • In situazioni analoghe è prudente per il contribuente conservare e produrre ogni elemento probatorio relativo alla ricezione (es. ricevute, testimoni, documenti di ritiro) e sollevare eccezioni formali immediatamente, mentre per l'agente è sufficiente dimostrare la regolarità della procedura di notifica anche tramite copie conformi

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