Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09284/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva ottenuto un contributo pubblico, previsto per il restauro e risanamento di immobili privati destinati alla residenzialità a Venezia, sulla base di un bando collegato alla legge speciale per Venezia e di un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto davanti a notaio. L'Amministrazione ha revocato il beneficio perché l'immobile, pur mantenendo la residenza anagrafica della proprietaria, era stato adibito ad attività di bed and breakfast, ritenuta incompatibile con la destinazione abitativa assunta come obbligo per la conservazione del contributo. La ricorrente ha sostenuto che l'attività di B B fosse compatibile con la permanenza della residenza nell'immobile secondo la normativa regionale veneta e che l'atto d'obbligo non contenesse un divieto espresso di svolgere attività economiche nell'abitazione; ha inoltre dedotto violazione di legge e dell'art. 4 della convenzione/atto inter partes.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il bando costituiva la lex specialis del rapporto contributivo e andava letto con l'atto unilaterale d'obbligo attuativo della legge speciale, sicché l'utilizzo dell'immobile come bed and breakfast era incompatibile con la destinazione ad uso abitativo proprio richiesta per accedere e mantenere il contributo. Ne è derivata la legittimità della revoca del beneficio e dell'ordine di restituzione delle somme ricevute, trattandosi di difetto funzionale della causa dell'erogazione pubblica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 798/1984, art. 11

    La legge speciale consente l'erogazione di contributi per il recupero immobiliare finalizzati a sostenere la residenzialità; se il beneficiario non rispetta gli obblighi assunti o intende liberarsene, deve restituire il contributo ricevuto.

  • L. n. 798/1984, artt. 6 e 11

    Il bando attuativo dei contributi per il restauro e risanamento del patrimonio immobiliare privato del centro storico e delle isole di Venezia trova fondamento nella legge speciale e può fissare condizioni di accesso e mantenimento del beneficio.

  • L.R. Veneto n. 11/2013, art. 27, comma 2

    Invocata dalla ricorrente per sostenere la compatibilità del bed and breakfast con la residenza del titolare nell'immobile; la Corte la considera irrilevante rispetto al divieto posto dal bando e dall'atto d'obbligo.

  • L.R. Veneto n. 11/2013, art. 31, comma 4

    Invocata per sostenere la permanenza della destinazione abitativa dell'immobile usato come bed and breakfast; la Corte ritiene che non superi la disciplina speciale del contributo.

  • L.R. Veneto n. 33/2002, art. 25, comma 4

    Richiamata in motivazione per ribadire che, anche se l'attività di bed and breakfast può essere in astratto compatibile con la residenza, ciò non vale quando il bando che disciplina il contributo la vieta.

  • art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato solo per la modifica normativa che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Quando un contributo pubblico è erogato per una finalità specifica e il beneficiario si obbliga a rispettare determinate condizioni di destinazione del bene, il bando che disciplina l'erogazione costituisce parametro primario di interpretazione dell'atto d'obbligo e può integrare il contenuto vincolante del rapporto.
  • La compatibilità astratta di una certa attività con la residenza nell'immobile, desunta da normativa regionale generale, non prevale sulla disciplina speciale del contributo se il bando o l'atto d'obbligo escludono espressamente quella destinazione o la rendono incompatibile con lo scopo dell'erogazione.
  • L'uso dell'immobile in modo difforme dalla finalità abitativa posta a base del beneficio può determinare la revoca del contributo per difetto funzionale della causa dell'erogazione pubblica e l'obbligo di restituzione delle somme percepite.
  • Nei procedimenti relativi a sovvenzioni pubbliche, l'Amministrazione può legittimamente fissare condizioni specifiche di accesso e mantenimento del beneficio quando tali condizioni siano coerenti con la finalità normativa perseguita dal legislatore.
  • rami":["Contratti","Processo civile"],"materie":["Transazione","Spese di lite"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza","Nullità"]}]}】} ។```json】}```json>{

Come è indicizzato

MaterieTransazioneSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.