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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28147/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputate)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'assoluzione di due imputate dal reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. Con un unico motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, censurando la decisione di definire il giudizio senza attendere l'esito del parallelo processo civile instaurato con querela di falso e nonostante i numerosi rinvii dell'udienza disposti proprio in funzione di quell'esito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 479, comma 3, c.p.p., decorso un anno dalla sospensione dibattimentale disposta per la pregiudiziale civile, il giudice può revocarla anche d'ufficio e decidere direttamente sulla questione. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione della sentenza impugnata quanto alla sufficienza della prova raccolta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 479, comma 3, c.p.p.

    decorso un anno dalla sospensione dibattimentale per la pregiudiziale civile, il giudice può revocarla anche d'ufficio e decidere direttamente la questione

    La sospensione del dibattimento per pregiudiziale civile non è indefinita: trascorso un anno, il giudice può revocarla anche d'ufficio e proseguire la decisione del processo penale senza attendere oltre l'esito della causa civile.

Massime di principio

  • Nel caso di sospensione del dibattimento per pregiudiziale civile, l'art. 479, comma 3, c.p.p. consente al giudice, decorso un anno, di revocare la sospensione anche d'ufficio e di definire il giudizio penale senza attendere il completamento del processo civile.
  • La censura di illogicità della motivazione è infondata quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua sia sulla scelta processuale di non attendere ulteriormente la causa civile sia sulla sufficienza del compendio probatorio già acquisito.
  • In sede di legittimità, la critica alla gestione della sospensione per pregiudiziale civile non può prevalere se il giudice di merito ha operato nel rispetto del limite temporale previsto dalla legge e ha motivato adeguatamente sulla prova disponibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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