Sentenza del 16/10/2019 n. 26156 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di accise sull'energia elettrica prodotta da una società consortile con impianti alimentati da fonti rinnovabili e ceduta alle società consorziate negli anni 2009-2013. La ricorrente sosteneva di rientrare nella nozione di autoproduttore prevista dal D.Lgs. n. 79/1999, con conseguente esenzione ai sensi dell'art. 52, comma 3, lettera b), del Testo Unico Accise. Deduceva inoltre la violazione del principio del legittimo affidamento, poiché precedenti atti e comportamenti dell'Amministrazione avrebbero riconosciuto l'esenzione. Contestava infine la motivazione della CTR sulla presunta simulazione del rapporto consortile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la definizione di autoproduttore contenuta nel D.Lgs. n. 79/1999 vale solo ai fini di quel decreto e non può essere automaticamente applicata alla disciplina delle accise. L'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA opera soltanto per l'energia prodotta e consumata direttamente dalla società consortile, non per quella ceduta a soggetti consorziati distinti. Ha rigettato anche il motivo sul legittimo affidamento: tale principio può escludere sanzioni e interessi, ma, salvo circostanze eccezionali, non elimina l'obbligo di pagare il tributo. Il secondo motivo, relativo alla motivazione sulla simulazione del rapporto consortile, è stato dichiarato assorbito, perché irrilevante dopo l'esclusione dell'esenzione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese sono state compensate tra le parti e la ricorrente è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, Testo Unico Accise, art. 52, comma 3, lettera b)
È esentata da accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda esclusivamente l'energia prodotta e consumata direttamente dal soggetto autoproduttore. Non si estende all'energia ceduta dalla società consortile ai singoli consorziati, che sono soggetti giuridici distinti.
D.Lgs. n. 79/1999, art. 2, comma 2
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli usi specificamente indicati dalla norma.
La nozione di autoproduttore prevista dal cosiddetto decreto Bersani opera esclusivamente ai fini di quel decreto e non definisce i soggetti aventi diritto all'esenzione dalle accise.
D.Lgs. n. 504/1995, artt. 53, 54, 55 e 57
Gli esercenti officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise, devono denunciare l'attività, ottenere la licenza di esercizio e presentare le dichiarazioni annuali di consumo. L'accisa viene accertata sulla base di tali dichiarazioni e il termine ordinario per il recupero è di cinque anni dal consumo.
Legge n. 212/2000, art. 10
Il legittimo affidamento del contribuente, derivante da indicazioni o comportamenti dell'Amministrazione, può giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi. Di regola, però, non comporta l'esonero dal pagamento del tributo, perché l'obbligazione tributaria è inderogabile e soggetta a riserva di legge.
Legge n. 20/2015, art. 1, comma 911
La disposizione, applicabile solo dal 2016, ha esteso l'esenzione ai soci di determinate società cooperative, ma non ai consorziati delle società consortili. La scelta legislativa conferma che, per i periodi precedenti, l'energia ceduta ai consorziati non rientrava nell'esenzione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla Legge n. 228/2012
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e le esenzioni dalle accise sono di stretta interpretazione: non possono essere estese a soggetti o operazioni non espressamente compresi nella norma.
- Quando una definizione è contenuta in una legge settoriale, essa non si applica automaticamente ad altri ambiti normativi, soprattutto se le discipline perseguono finalità diverse.
- Una società consortile che produce energia e la vende ai propri consorziati non può normalmente qualificare tale energia come consumata direttamente da sé stessa ai fini dell'esenzione dalle accise.
- Il legittimo affidamento derivante da prassi, circolari o precedenti comportamenti dell'Amministrazione può proteggere il contribuente da sanzioni e interessi, ma normalmente non cancella il tributo dovuto.
- Per ottenere effetti estintivi sul tributo in base all'affidamento occorrono circostanze eccezionali, specifiche e idonee a dimostrare un errore incolpevole non riconducibile a una semplice prassi amministrativa generale.
- Le successive modifiche legislative che estendono espressamente un'agevolazione a determinate categorie possono indicare che tali categorie non erano comprese nella disciplina precedente.
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