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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33465/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte: il giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle e aveva annullato altre pretese, tra cui due cartelle poi oggetto dell'appello dell'agente della riscossione. In appello, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione censurava l'annullamento di due cartelle: una perché, a suo dire, già definitivamente confermata da precedente giudicato; l'altra perché non risultava sgravata e, comunque, non era prescritta, essendo stati notificati atti interruttivi successivi e dovendosi applicare il termine decennale per i tributi erariali. La CTR accoglieva l'appello ritenendo verosimile il giudicato sul precedente contenzioso e rilevando, da un lato, la mancata prova dello sgravio e, dall'altro, l'assenza di prescrizione per mancata impugnazione dell'intimazione del 2013. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c. n. 5, sostenendo che la sentenza pregressa richiamata dalla CTR non fosse in realtà passata in giudicato, perché era stato depositato ricorso per cassazione, e che inoltre lo sgravio della seconda cartella fosse stato già documentalmente provato; 2) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973, 140 c.p.c. e 25 d.P.R. 602/1973, lamentando che il giudice di merito non avesse verificato la correttezza della notifica della cartella e che la tardività fosse evidente. Nelle more, il ricorrente depositava domanda di definizione agevolata della lite pendente ex L. 197/2022; l'agente della riscossione dava atto dell'intervenuto sgravio totale di una delle cartelle e chiedeva la cessazione della materia del contendere per quella parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto, da un lato, dell'intervenuto sgravio totale di una delle cartelle e, dall'altro, della definizione agevolata della lite pendente riferita all'altra cartella. Ha quindi ritenuto che gli effetti della definizione si estendessero al presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere. La decisione non entra nel merito dei due motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione della lite ha reso non più attuale la controversia.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma violata per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte non sviluppa una valutazione sul punto per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5

    Invocato per denunciare un vizio motivazionale; non esaminato nel merito per sopravvenuta definizione della lite.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro della dedotta nullità/irregolarità della notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notifica a destinatario irreperibile o non reperito.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo alla notifica della cartella di pagamento.

  • art. 1 commi da 186 a 202 L. 197/2022

    La Corte prende atto del deposito dell'istanza di definizione agevolata della lite pendente e ricollega a tale definizione la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria pendente viene definita con una procedura agevolata sopravvenuta e la parte interessata manifesta il disinteresse a coltivarla, il giudizio di cassazione deve prendere atto della cessazione della materia del contendere.
  • Lo sgravio totale del ruolo o della cartella, se riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente, elimina la concreta persistenza della pretesa e rende la controversia improcedibile o comunque priva di oggetto per quella parte.
  • In presenza di definizione agevolata o sgravio che incidano sui ruoli oggetto di impugnazione, la Corte non è tenuta a esaminare nel merito i motivi di ricorso relativi a giudicato, prescrizione o invalidità della notifica, poiché viene meno l'interesse alla decisione.
  • La verifica dell'effetto estintivo della lite richiede che la definizione agevolata o lo sgravio riguardino effettivamente il ruolo o l'atto oggetto del giudizio, anche attraverso il collegamento tra i numeri di ruolo e gli atti richiamati nei diversi gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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