Sentenza del 29/10/2018 n. 2539 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sulla pubblicità - avviso di accertamento - mancata impugnazione - ingiunzione di pagamento - vizi rilevabili - solo quelli dell'ingiunzione - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui contestava vizi propri dell’avviso di accertamento o di liquidazione ormai definitivo. È rimasta invece astrattamente possibile la contestazione dei soli vizi propri dell’ingiunzione di pagamento, cioè irregolarità direttamente riguardanti quest’ultimo atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’ingiunzione di pagamento, tentando di far valere vizi riferibili all’avviso di accertamento o di liquidazione dell’imposta sulla pubblicità. Tuttavia, tali atti presupposti non erano stati impugnati entro i termini di legge e, pertanto, erano divenuti definitivi.
Norme richiamate
Principio generale sull’impugnazione degli atti tributari e sulla definitività dell’avviso non impugnato
Chi non ha impugnato l’avviso di accertamento o di liquidazione di un’imposta nei termini di legge non può poi impugnare la cartella di pagamento, o l’ingiunzione di pagamento, per vizi riferibili all’atto presupposto.
La mancata impugnazione tempestiva dell’atto impositivo rende definitive le contestazioni relative alla debenza dell’imposta e impedisce di riproporle attraverso l’impugnazione dell’atto della riscossione.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento o di liquidazione non viene impugnato entro il termine previsto, diventa definitivo e non può essere contestato successivamente tramite cartella o ingiunzione di pagamento.
- L’impugnazione della cartella o dell’ingiunzione può riguardare soltanto i vizi propri dell’atto della riscossione, come notificazione irregolare, mancanza di elementi essenziali, errori di calcolo o altri difetti direttamente riferibili a tale atto.
- Non è possibile utilizzare l’impugnazione dell’ingiunzione per rimettere in discussione l’esistenza, l’ammontare o la legittimità dell’imposta già accertata con un atto divenuto definitivo.
- In una situazione analoga occorre quindi distinguere tra contestazioni dell’atto impositivo originario, ormai precluse se non proposte tempestivamente, e contestazioni autonome dell’atto di riscossione, che restano ammissibili.
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