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Ordinanza

Ordinanza n. 3688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02098/2025, resa tra le parti, pubblicata l’11 dicembre 2025, con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro, prot. n. -OMISSIS-, recante avviso orale;

Giustizia amministrativa202603181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro l'avviso orale del Questore della Provincia di Catanzaro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La persona destinataria dell'avviso orale ha appellato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di annullamento del provvedimento questorile. In sede cautelare è emerso che l'atto di appello depositato era privo di firma digitale. Analoghi dubbi sulla sottoscrizione digitale riguardavano la domanda cautelare collegiale, l'istanza istruttoria e la memoria depositate successivamente, benché recassero la dicitura “firmato digitalmente”.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rilevato la carenza della firma digitale dell'atto di appello e degli ulteriori atti depositati. Richiamando i principi dell'Adunanza Plenaria n. 6 del 21 aprile 2022, ha ritenuto possibile la regolarizzazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a. Ha quindi assegnato all'appellante un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per regolarizzare, nelle forme di legge, sia l'atto di appello sia gli atti depositati privi di firma digitale. La trattazione dell'incidente cautelare e ogni decisione sulle spese sono state rinviate alla camera di consiglio del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente la regolarizzazione dell'atto processuale viziato, qui applicata alla mancanza della firma digitale dell'atto di appello e degli atti depositati.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata dall'appellante nell'ambito dell'incidente cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La mancanza della firma digitale nell'atto di appello amministrativo non impedisce necessariamente la prosecuzione del giudizio, potendo il giudice assegnare alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione nelle forme di legge ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a.
  • La regolarizzazione può riguardare non solo l'atto introduttivo dell'appello, ma anche gli ulteriori atti processuali depositati che risultino privi di firma digitale.
  • Quando la regolarizzazione dell'atto di appello è necessaria, la trattazione dell'istanza cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio, contestualmente al rinvio della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTutela cautelareProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo

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