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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37139/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva annullato gli avvisi di rettifica IRES e IRAP relativi al 2005, lamentando errata determinazione del "valore normale" delle provvigioni di collocamento dei fondi PAM (Pioneer), e deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110 TUIR (sull'uso dei confronti infragruppo nella determinazione del valore normale), carenze di istruttoria e motivazione (omesso esame di fatti decisivi e mancata esplicitazione delle conseguenze dei contratti che prevedevano percentuali del 50%), violazioni di norme processuali (art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5; art. 112 c.p.c.), nonché rilievi sulla comparabilità delle operazioni (servizio identico o similare anche se svolto tramite dipendenti o promotori). La controricorrente eccepisce altresì l'illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione e invoca il giudicato esterno derivante da sentenze della CTR Liguria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e ha dichiarato che il giudicato formatosi con due sentenze della CTR della Liguria (passate in giudicato) sullo stesso fatto-presupposto (rettifica dei ricavi da provvigioni PAM e formazione delle medie percentuali) si estende al presente giudizio (giudicato esterno). Pertanto la pronuncia di illegittimità dell'avviso di II livello sulla consolidante riverbera sull'avviso di I livello relativo alla consolidata (e, per l'IRAP, analogamente, poiché il presupposto è identico). Per questi motivi il ricorso dell'Agenzia è rigettato; sono condannate le spese a carico della ricorrente; non è dovuto alcun contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9 TUIR

    Disciplina il criterio del valore normale per le operazioni infragruppo; la sentenza richiama che la comparabilità tra servizi richiede valutazione oggettiva e che l'uso di operazioni infragruppo come comparabili è controverso, ma l'effetto decisivo nel caso è stato determinato dal giudicato esterno.

  • art. 110 TUIR

    Riguarda la determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo; l'Agenzia sosteneva che si potesse fare riferimento anche a transazioni infragruppo per definire il valore normale, ma la Corte ha risolto la controversia sul presupposto del giudicato esterno più che su un'interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    Norme sul motivo della decisione nelle controversie tributarie; l'Agenzia lamentava carenze di motivazione della CTR, ma la Corte ha ritenuto assorbita la questione dal giudicato esterno formatosi in sentenze precedenti.

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3,4,5)

    Previsione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità della motivazione, omesso esame di fatti decisivi). L'Agenzia ha fondato il ricorso su tali motivi, che la Corte ha considerato assorbiti dalla valutazione del giudicato esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di adeguata motivazione delle decisioni giudiziali; contestato dall'Agenzia, ma la Corte ha ritenuto che le questioni substantive fossero superate dall'esistenza del giudicato.

  • artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    Norme sulla prova e sulla valutazione dei mezzi di prova; l'Agenzia invocava tali norme nel contesto della comparazione e della dimostrazione delle medie percentuali, ma la decisione finale si è basata sul principio del giudicato esterno.

  • art. 7, comma 1, l. 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiama il diritto alla motivazione e alla correttezza degli atti impositivi; la controricorrente l'aveva invocata per censurare la motivazione degli avvisi, ma la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dal giudicato.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 600

    Prescrizioni sulla motivazione degli avvisi di accertamento e sull'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; la controricorrente aveva dedotto incoerenza della motivazione degli avvisi, questione non risolutiva alla luce del giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla l. n. 228/2012)

    Disposizione sul contributo unificato addizionale; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'obbligo di versamento nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esentata tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in sentenze passate in giudicato relativamente allo stesso fatto-presupposto e alle stesse parti può estendersi (giudicato esterno) e determinare il rigetto di successivi procedimenti relativi a medesime riprese fiscali, anche se concernono imposte diverse (es. IRES teorica vs IRES effettiva o IRAP) quando il presupposto è identico.
  • Nelle controversie sui prezzi di trasferimento e sul valore normale, la scelta dei comparabili (intra-gruppo vs estranei) e la metodologia (medie percentuali) sono temi decisivi, ma la risoluzione può essere pregiudicata dall'esistenza di precedenti passati in giudicato sullo stesso oggetto materiale.
  • Le censure sulla carenza di motivazione o sull'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c.) sono rilevanti, ma possono risultare assorbite se sussiste un giudicato che rende ininfluenti le ulteriori questioni di merito.
  • Quando più giudizi attengono allo stesso processo verbale di constatazione e agli stessi elementi di fatto, una pronuncia definitiva su uno di essi può obbligare le altre autorità giudicanti a conformarsi per effetto del giudicato esterno.
  • Nelle impugnazioni tributarie, è importante verificare l'esistenza di precedenti sentenze definitive sullo stesso oggetto prima di sviluppare argomentazioni meritorie: il giudicato può interrompere il dialogo giurisdizionale su questioni già definitive.

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