Cassazione Civile, Ordinanza n. 08416/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio due convenuti chiedendo il rilascio di una porzione di terreno occupata senza titolo, la demolizione dei manufatti sopra edificati e il risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito eccependo l’usucapione dell’area e, in via subordinata, chiedendo un’indennità per le migliorie asseritamente apportate al bene. Il Tribunale aveva accolto le domande dell’attore; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dei convenuti, ritenendo l’appello inammissibile per carenza di una critica specifica alla sentenza di primo grado e comunque infondata la domanda riconvenzionale. In cassazione i soccombenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provati i fatti posti a base della domanda di rilascio facendo riferimento a produzioni non presenti nel fascicolo; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 307, 291, 297, 170 e 274 c.p.c., lamentando il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio per asserita nullità della riassunzione, perché l’atto avrebbe indicato il solo nominativo di uno dei due convenuti ed era stato notificato in unica copia al difensore comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’istanza di riunione con altro ricorso pendente tra le stesse parti, perché riferita a sentenze diverse e non sorretta da una specifica allegazione di connessione. Ha poi rigettato entrambi i motivi di ricorso. Sul secondo motivo ha escluso l’estinzione del giudizio: l’atto di riassunzione era stato notificato al difensore comune dei due convenuti e, anche a voler ipotizzare un vizio per omissione del nome di uno dei destinatari, il vizio era sanato ex art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo; inoltre, quando la stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti con rappresentanza unitaria e inscindibile, la notifica può avvenire con una sola copia dell’atto. Sul primo motivo ha chiarito che non vi era violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l’utilizzo di prove non dedotte dalle parti; non vi era violazione dell’art. 116 c.p.c., poiché la doglianza riguardava un preteso cattivo apprezzamento del materiale istruttorio, non l’uso di criteri legali di valutazione; non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non aveva invertito l’onere della prova ma aveva semplicemente valutato diversamente le risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto e delle prove. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento, se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 2697 c.c.
La norma è violata solo se l’onere della prova viene addossato a una parte diversa da quella gravata; non se il giudice ritiene, correttamente o erroneamente, non assolto l’onere da parte di chi ne era titolare.
art. 307 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale relativo alla pretesa estinzione del giudizio in seguito a riassunzione.
art. 291 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale relativo alla pretesa nullità della riassunzione e della notificazione.
art. 297 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale relativo alla pretesa estinzione del giudizio.
art. 170 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale relativo alla notificazione dell’atto di riassunzione al difensore domiciliatario.
art. 274 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale relativo alla riunione e alla gestione del processo.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità dell’atto processuale è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di denuncia delle violazioni di legge richiamato per entrambi i motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per delimitare i casi in cui è ancora ammissibile censurare il cattivo apprezzamento delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri attribuiti; non è invece censurabile la mera contestazione del modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di usare il prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a regola legale; il semplice dissenso sulla forza persuasiva attribuita alle prove non integra motivo di cassazione.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo in caso di errata distribuzione dell’onere probatorio tra le parti, non quando il giudice reputi non raggiunta la prova da parte del soggetto su cui l’onere incombe.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, perché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Quando più soggetti sono assistiti da un unico difensore con rappresentanza processuale unitaria e inscindibile, la notificazione dell’atto processuale può essere validamente eseguita con una sola copia al difensore comune.
- L’eventuale nullità dell’atto di riassunzione per omissioni formali è sanata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la controparte è stata posta in condizione di difendersi.
- In presenza di fascicolo di parte mancante o non rinvenibile, il giudice decide sulla base degli atti disponibili, salvo che risulti allegata e dimostrata una mancanza incolpevole che imponga la ricerca o la ricostruzione della documentazione.
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